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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 17
Attribuzioni comuni ai servizi centrali
La Giunta regionale stabilisce le direttive generali alle quali i servizi centrali debbono ispirare la propria azione, nonchè i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere.
I servizi centrali, nell'ambito di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 e in conformità alle determinazioni collegiali riservate agli Assessori del dipartimento e a quelle dell' Assessore, cui è attribuita la sovrintendenza del servizio, provvedono:
1) alla elaborazione delle linee di programmazione e dei conseguenti interventi, in stretta collaborazione con gli altri servizi di dipartimento;
2) all'espletamento dei compiti inerenti alle attività e alle iniziative di cui al secondo comma dell'art. 8;
3) a promuovere studi, indagini e rilevazioni nonchè a mantenere rapporti con l'Università, istituti di ricerca e studiosi per l'acquisizione dei dati e delle conoscenze qualitative e quantitative connesse ai problemi e alle attribuzioni del servizio sia a livello nazionale che regionale e locale;
4) agli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione;
5) a curare la tenuta di rapporti specifici con le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici locali e nazionali, le organizzazioni sindacali ed economiche, le associazioni professionali e di categoria nonchè con ogni associazione della società civile direttamente o indirettamente interessata ai compiti propri del servizio;
6) allo svolgimento, in via transitoria e fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di delega, delle funzioni di amministrazione attiva contribuendo anche a stabilire, nell'ambito di appositi gruppi di coordinamento da istituire a norma dell'art. 30, le modalità generali per l'esercizio delle analoghe funzioni da parte dei servizi operativi decentrati e dei centri di formazione professionale.

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