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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 18
Istituzione dei servizi operativi decentrati
Per lo svolgimento delle attività di cui al 1 comma dell'art. 11, sono istituiti i seguenti servizi operativi decentrati:
- servizi provinciali agricoltura, alimentazione e forestazione di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e circondariale di Rimini;
- servizi provinciali per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e circondariale di Rimini;
- servizi provinciali del medico e veterinario di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
I compiti dei suddetti servizi sono determinati nell' allegato n. 5. Nell'ambito delle attività di cui al detto elenco e in conformità alle disposizioni della presente legge, ciascun servizio esercita le funzioni amministrative spettanti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, rispettivamente:
- agli uffici: ispettorati provinciali dell'agricoltura e uffici agricoli di zona, ispettorati provinciali dell'alimentazione, ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste per i servizi provinciali agricoltura, alimentazione e forestazione;
- agli uffici: del genio civile per i servizi provinciali per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio;
- agli uffici: dei medici provinciali e uffici dei veterinari provinciali per i servizi provinciali del medico e veterinario.
I suddetti uffici sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e ad essi succedono i corrispondenti servizi regionali.
La Giunta regionale stabilisce le direttive generali alle quali i servizi operativi decentrati debbono ispirare la propria azione, nonchè i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere.
Detti servizi esercitano le loro attribuzioni anche in conformità agli indirizzi determinati dal dipartimento nel quale sono aggregati a norma del III comma dell'art. 7.
La Giunta regionale ha facoltà di procedere, d' ufficio, entro 40 giorni, con provvedimento motivato e sentito il responsabile di servizio che ha emanato l'atto, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o riforma, per vizi di merito, dei provvedimenti emanati dai servizi operativi decentrati.
In caso di inerzia dei suddetti servizi e ove essi, malgrado diffida del competente Assessore, non provvedano entro 15 gorni, la Giunta regionale ha altresì facoltà di sostituirsi ad essi nella adozione di determinati atti o nel compimento di determinate operazioni. Il provvedimento di sostituzione deve essere motivato.
Contro i provvedimenti adottati dai servizi operativi decentrati è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta regionale, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Sito esterno.
I servizi operativi decentrati verranno soppressi o modificati in concomitanza a leggi regionali di delega o sub - delega o a leggi statali di riforma.
I servizi provinciali del medico e veterinario provinciale sono soppressi dalla data in cui operano i trasferimenti in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Sono soppressi gli ispettorati compartimentali dell' agricoltura e dell'alimentazione, l'ispettorato regionale delle foreste, la sovrintendenza ai beni librari e la direzione compartimentale della motorizzazione civile per la parte trasferita alla Regione.

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