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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 22
Nuclei comprensoriali
Il Consiglio regionale assegna ai Comitati comprensoriali, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, collaboratori regionali i quali concorrono ad assicurare ai predetti Comitati il supporto tecnico - amministrativo necessario per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il personale regionale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Comitato comprensoriale.
L'Ufficio di Presidenza del Comitato comprensoriale dispone, nel rispetto delle norme della presente legge, la organizzazione del lavoro.
Il Comitato comprensoriale può conferire transitoriamente e comunque per un periodo non eccedente i tre anni l'incarico di responsabile del nucleo di collaboratori del Comprensorio.
Detto incarico può essere conferito ad un collaboratore regionale appartenente ad un livello retributivo non inferiore al VI, o ad un collaboratore di un ente locale, comandato a norma dell'art. 11, I comma, della legge regionale n. 12 del 1975, quando lo stesso risulti inquadrato in una qualifica funzionale o in un livello retritivo non inferiore a quelli previsti per il collaboratore regionale.
Il responsabile del nucleo di collaboratori provvede alla assegnazione dei compiti ai singoli collaboratori con le modalità e le procedure stabilite dall'art. 34.
L'Ufficio di Presidenza del Comitato comprensoriale svolge nei confronti del personale regionale assegnato tutte le funzioni attribuite al Comitato regionale e alle sezioni decentrate dell'Organo di controllo dalle leggi regionali nn. 25 e 26 del 20 luglio 1973.
Il personale regionale in servizio ai Comitati comprensoriali, in conseguenza di leggi statali o regionali che modifichino il sistema delle autonomie locali e sopprimano o mutino la natura e i compiti dei Comitati comprensoriali, sarà assegnato ad altri servizi della Regione o posto alle dipendenze funzionali, o comandato ad altri enti locali ferma restando la salvaguardia della posizione economica acquisita.

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