LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979
Art. 23
Istituzione degli uffici
I servizi sono normalmente articolati, al loro interno, in uffici.
Gli uffici sono individuati nell'ambito del servizio sulla base di criteri di omogeneità funzionale avuto riguardo a finalità, problemi e procedure specifiche.
Gli uffici sono istituiti su proposta della Giunta con provvedimento del Consiglio regionale che ne stabilisce la dotazione organica e ne determina i compiti. La Giunta regionale si attiene alle proposte dell'Ufficio di Presidenza per quanto concerne l'istituzione degli uffici del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale provvede ed istituisce inoltre su proposta della Giunta, per i dipartimenti costituiti a norma dell'art. 7 della presente legge, i corrispondenti uffici funzionali stabilendone la dotazione organica. I compiti degli uffici funzionali di dipartimento sono determinati nell'allegato n. 3 della presente legge.