Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 24
Segreterie dei gruppi consiliari
L'Ufficio di Presidenza assegna ai gruppi consiliari - a norma del I comma dell'art. 15 dello Statuto regionale e del I e II comma dell'art. 3 della legge regionale n. 17/ 1973, ed in conformità al disciplinare dello stesso Ufficio di Presidenza sull'argomento - il personale regionale necessario per l'esercizio delle loro attività.
L'assegnazione o la revoca dell'assegnazione ai gruppi consiliari di collaboratori regionali viene effettuata, su richiesta del gruppo interessato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Nel caso il personale richiesto non appartenga a quello assegnato al Consiglio regionale, l'assegnazione ha luogo previo assenso da parte della Giunta regionale.
Il provvedimento di assegnazione ai gruppi consiliari deve stabilire le qualifiche funzionali attribuite ai collaboratori regionali assegnati.
Il contingente complessivo del personale da assegnare ai gruppi è determinato dal disciplinare di cui al primo comma, come previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17. Alla metà di esso personale viene attribuita la qualifica funzionale di " segretario di gruppo " (assimilata al V livello retributivo); all'altra metà, la qualifica funzionale di " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo).
Ai collaboratori regionali inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori a quelli cui sono assimilate le qualifiche funzionali loro attribuite quali componenti le segreterie dei gruppi, viene riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza fra le due retribuzioni base. La revoca dell'assegnazione comporta la cessazione dell'erogazione di tale assegno.
In caso di impossibilità, constata e dichiarata dall' Ufficio di Presidenza - a norma del III comma dell'art. 3 della legge regionale n. 17/ 1973 -, di reperire fra i collaboratori regionali personale idoneo per l'assegnazione ai gruppi, i gruppi interessati possono chiedere si provveda, a norma dell'art. 61, comma III, dello Statuto regionale, mediante attribuzione di incarico a termine con un trattamento economico corrispondente a quello iniziale di un collaboratore regionale di pari livello. Al trattamento economico si applicano la progressione economica e le variazioni previste per i collaboratori di ruolo. Il rapporto instaurato si intende in ogni caso risolto con il termine della legislatura durante la quale il rapporto stesso ha avuto inizio. Il rapporto instaurato si intende in ogni caso risolto con il termine di ciascuna legislatura.
Il personale assunto a norma del precdente comma può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per pubblico concorso. In caso di nomina in ruolo, il periodo di incarico viene valutato nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

Espandi Indice