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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 25
Segreterie particolari
Le segreterie particolari dei Presidenti della Giunta e del Consiglio regionali, degli Assessori e dei componenti l'Ufficio di Presidenza svolgono le funzioni specificate nell'allegato n. 7 b) alla presente legge.
Quando la scelta cade su un collaboratore regionale, l'incarico di componente la segreteria particolare è conferito e revocato con decreto del Presidente della Giunta, su proposta - per le rispettive segreterie - degli Assessori interessati. L'Ufficio di Presidenza attribuisce e revoca con propria deliberazione analoghi incarichi su proposta del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive segreterie.
Gli atti di conferimento degli incarichi devono stabilire la attribuzione ai componenti le segreterie delle rispettive qualifiche funzionali.
Le singole segreterie non possono essere composte da più di:
- cinque unità per la segreteria del Presidente della Giunta: due con qualifica funzionale " responsabile della segreteria " (assimilata al V livello retributivo), tre con qualifica funzionale " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo);
- quattro unità per la segreteria del Presidente del Consiglio: una con la qualifica funzionale di " assistente di segreteria " (assimilata al VI livello retributivo), una con la qualifica funzionale di " responsabile di segreteria " (assimilata al V livello retributivo) e due con la qualifica funzionale di " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo);
- tre unità per la segreteria di ciascun assessore: una con la qualifica funzionale " responsabile della segreteria (assimilata al V livello retributivo), due con qualifica funzionale di " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo);
- una unità per le segreterie di ciascuno dei componenti l'Ufficio di Presidenza, con la qualifica funzionale di " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo).
Ai collaboratori regionali inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori a quelli cui sono assimilate le qualifiche funzionali loro attribuite quali componenti le segreterie particolari, si applica il disposto del III comma dell'art. 12 della lr n. 26/ 1973.
Due unità tra quelle da adibire alle segreterie del Presidente del Consiglio e una fra quelle da adibire alle segreterie del Presidente della Giunta, di ciascun Assessore, Vice - presidente e Consigliere - segretario del Consiglio regionale possono essere scelte fra personale non dipendente dalla Regione. Ad esse viene conferito apposito incarico a termine a norma dell'art. 61, comma 3), dello Statuto regionale.
Il rapporto instaurato, con un trattamento economico pari a quello previsto al penultimo comma dell'art. 24, si intende in ogni caso risolto con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ha proposto il conferimento.
Il personale assunto a norma del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per concorso pubblico. In caso di nomina in ruolo, il periodo di incarico viene valutato nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.

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