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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 26
Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta
Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'allegato n. 7 a) alla presente legge, è istituito l'ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio regionale, con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 45, stabilisce la dotazione organica dell'ufficio di Gabinetto per garantire lo svolgimento delle attribuzioni di cui al terzo e al quarto comma dell'allegato n. 7 a).
Il Presidente della Giunta attribuisce con proprio decreto a collaboratori regionali l'incarico di componente l'ufficio di Gabinetto per garantire lo svolgimento delle attribuzioni di cui al primo e secondo comma dell' allegato n. 7 a), nonchè per assolvere alla funzione di capo di Gabinetto.
L'atto di conferimento deve stabilire l'attribuzione delle rispettive qualifiche funzionali ai componenti l'ufficio.
L'Ufficio di Gabinetto, per quanto attiene allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai primi tre commi dell' allegato n. 7 a), non può essere compoeto da più di:
- una unità con qualifica funzionale " capo di Gabinetto del Presidente della Giunta " (assimilata al VII livello retributivo);
- tre unità con qualifica funzionale " esperto " (assimilata al VII livello retributivo);
- tre unità con qualifica funzionale " istruttore " (assimilata al VI livello retributivo);
- una unità con qualifica funzionale " consigliere " (assimilata al V livello retributivo);
- due unità con qualifica funzionale " addetto all'ufficio di Gabinetto " (assimilata al IV livello retributivo).
Una o più delle unità sopra indicate possono essere assegnate all'ufficio distaccato di Roma, per svolgervi funzioni proprie del Gabinetto.
Ai collaboratori regionali inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori a quelli cui sono assimilate le qualifiche funzionali loro attribuite quali componenti l'ufficio di Gabinetto, si applica il disposto del III comma dell'articolo 12 della lr n. 26/ 1973.
Al collaboratore cui è attribuita la qualifica funzionale Capo di Gabinetto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'incarico, la indennità di cui all'art. 38 e, eventualmente, l'assegno a differenza di cui all'art. 12 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Il capo di Gabinetto e due esperti e non più di una unità fra quelle previste per le altre qualifiche funzionali dell'ufficio possono essere scelte tra persone non dipendenti dalla Regione. Ad esse viene conferito su proposta del Presidente apposito incarico a norma dell'articolo 61, comma III, dello Statuto regionale.
Il rapporto instaurato, con un trattamento economico pari a quello previsto al penultimo comma dell'articolo 24 per le qualifiche di istruttore, consigliere e addetto all'ufficio di Gabinetto si intende in ogni caso risolto in occasione del cambiamento del Presidente della Giunta.
Il personale assunto a norma del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo regionale esclusivamente per pubblico concorso. Il periodo di incarico e la precedente attività lavorativa vengono valutati nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
In luogo di attribuire incarichi a collaboratori regionali o di richiedere conferimenti di incarichi esterni a norma dell'articolo n. 61 dello Statuto regionale per lo svolgimento delle funzioni di esperto e istruttore, il Presidente della Giunta può richiedere che vengano conferiti incarichi di prestazioni di opere intellettuali anche in deroga al disposto degli artt. 48 e 49. Quando il Presidente della Giunta regionale cessa dall'incarico, gli incarichi conferiti a norma del presente comma si intendono risolti di diritto, alla data di nomina del nuovo Presidente.

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