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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 27
Personale di ruolo assegnato ai gruppi consiliari e alle segreterie
I collaboratori regionali assegnati ai gruppi consiliari o incaricati quali componenti le segreterie particolari, vengono mantenuti in soprannumero nella qualifica funzionale rivestita. I posti resisi vacanti possono essere messi a concorso.
Alla cessazione dell'incarico di cui al primo comma, il posto in soprannumero viene riassorbito con la prima vacanza che si verifica fra i posti assegnati alla qualifica funzionale cui appartiene il collaboratore interessato.
I posti soprannumerari non possono determinare, in ogni caso, il superamento del numero dei posti complessivamente assegnati al ruolo unico regionale.

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