LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979
Art. 27
Personale di ruolo assegnato ai gruppi consiliari e alle segreterie
I collaboratori regionali assegnati ai gruppi consiliari o incaricati quali componenti le segreterie particolari, vengono mantenuti in soprannumero nella qualifica funzionale rivestita. I posti resisi vacanti possono essere messi a concorso.
Alla cessazione dell'incarico di cui al primo comma, il posto in soprannumero viene riassorbito con la prima vacanza che si verifica fra i posti assegnati alla qualifica funzionale cui appartiene il collaboratore interessato.
I posti soprannumerari non possono determinare, in ogni caso, il superamento del numero dei posti complessivamente assegnati al ruolo unico regionale.