LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979
Art. 28
Lavoro di gruppo
Nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi e gli uffici adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli collaboratori.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai collaboratori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.