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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 28
Lavoro di gruppo
Nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi e gli uffici adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli collaboratori.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai collaboratori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

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