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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 29
Gruppi di lavoro per progetti
Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere non ricorrente possono essere costituiti speciali gruppi di lavoro a carattere temporaneo, ai quali vengono assegnati collaboratori anche a tempo parziale. Possono essere assegnati ai gruppi di lavoro anche i consulenti esterni di cui agli artt. 48 e 49.
Conseguiti gli obiettivi prefissati, l'unità si scioglie ed i collaboratori regionali già assegnati ritornano ai servizi di provenienza. Nel caso di una assegnazione a tempo parziale, i collaboratori regionali possono essere assegnati a più unità per progetti o continuare a prestare la loro opera nel servizio di appartenenza.
Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione dei gruppi di lavoro di cui al primo comma del presente articolo. Il decreto stabilisce gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione del gruppo e il collaboratore incaricato di coordinare l'attività.
Le medesime prerogative competono all'Ufficio di Presidenza per quanto attiene ai servizi del Consiglio regionale.

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