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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 30
Integrazione funzionale
La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare Bilancio e affari generali, istituisce con apposita deliberazione gruppi permanenti di coordinamento interdipartimentali, dipartimentali e fra servizi.
Le deliberazioni di cui al comma precedente stabiliscono:
1) i compiti dei servizi per i quali il gruppo esercita funzioni di raccordo e di definizione coordinata degli interventi;
2) la composizione del gruppo, indicando i collaboratori chiamati a farne parte, gli eventuali consulenti esterni, l'assessore o gli assessori cui il gruppo fa capo;
3) le procedure per assicurare il corretto esercizio delle funzioni del gruppo.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con analoghe procedure, istituire gruppi permanenti di coordinamento. Le relative deliberazioni vengono comunicate alla Giunta regionale.
I gruppi permanenti di coordinamento istituiti a norma dei commi precedenti esercitano prevalentemente le funzioni loro attribuite in sede di predisposizione dei programmi, di impostazione dei bilanci, di proposte legislative e atti di notevole rilevanza e portata generale.

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