LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979
Art. 32
Mobilità del personale
La mobilità da servizio a servizio richiesta da variazioni e vacanze nelle dotazioni organiche, da esigenze funzionali a carattere transitorio, da comandi in conseguenza di deleghe, si attua con atto del Presidente del Consiglio o suo delegato per i servizi del Consiglio o con atto del Presidente della Giunta o suo delegato per i servizi della Giunta e dell'organo di controllo o di concerto fra i due Presidenti nel caso in cui il trasferimento interessi congiuntamente i servizi del Consiglio e della Giunta o dell'organo di controllo.
La mobilità deve essere attuata nel rispetto delle esigenze dei servizi e delle qualifiche funzionali dei collaboratori. Se essa importa un trasferimento di sede, si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge 20 luglio 1973 n. 25 .
Ulteriori criteri di attuazione della mobilità, con particolare riferimento a quelli da adottarsi in conseguenza della soppressione, trasformazione e modifica dei servizi, possono essere stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi generali fissati negli accordi nazionali e sentite le organizzazioni sindacali regionali.