Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 32
Mobilità del personale
La mobilità da servizio a servizio richiesta da variazioni e vacanze nelle dotazioni organiche, da esigenze funzionali a carattere transitorio, da comandi in conseguenza di deleghe, si attua con atto del Presidente del Consiglio o suo delegato per i servizi del Consiglio o con atto del Presidente della Giunta o suo delegato per i servizi della Giunta e dell'organo di controllo o di concerto fra i due Presidenti nel caso in cui il trasferimento interessi congiuntamente i servizi del Consiglio e della Giunta o dell'organo di controllo.
La mobilità deve essere attuata nel rispetto delle esigenze dei servizi e delle qualifiche funzionali dei collaboratori. Se essa importa un trasferimento di sede, si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge 20 luglio 1973 n. 25 Sito esterno.
Ulteriori criteri di attuazione della mobilità, con particolare riferimento a quelli da adottarsi in conseguenza della soppressione, trasformazione e modifica dei servizi, possono essere stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi generali fissati negli accordi nazionali e sentite le organizzazioni sindacali regionali.

Espandi Indice