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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 33
Responsabilità dei collaboratori regionali
I compiti da assegnare individualmente ai collaboratori regionali a norma dell'art. 41 devono trovare rispondenza nelle mansioni attribuite dalla declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese nel livello cui appartengono e nel profilo professionale della qualifica funzionale rivestita. In questo ambito i collaboratori regionali sono direttamente responsabili, nell'ambito delle attribuzioni assegnate, del risultato del lavoro e, in particolare, delle istruzioni impartite, dell'attività, anche di controllo, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonchè delle omissioni in attività cui sono tenuti. A tal fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore e ciascun collaboratore sottoscrive ogni atto personalmente predisposto, che non sia riservato alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi oltre che degli organi regionali.
Al fine di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati all'ufficio e al servizio, l'esercizio dell'attività di competenza del singolo collaboratore e/ o gruppo di lavoro è assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte dei rispettivi responsabili e per quanto riguarda i responsabili dei servizi, da parte degli organi regionali.
Ove questi riscontrino comportamenti che ricadono nelle infrazioni disciplinari previste dalle leggi regionali nn. 25 e 26 del 20 luglio 1973, avviano la procedura stabilita per l'apertura del provvedimento disciplinare.
Ove riscontrino, invece, comportamenti riconducibili a prestazioni lavorative chiaramente insufficienti, i responsabili del servizio, o per questi ultimi gli organi regionali, dovranno tenerne conto per dare avvio, nei tempi e modi previsti dagli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 25 del 20 luglio 1973, alla procedura per l'accertamento di prestazioni lavorative insufficienti.
Salvo si tratti di attività configurabile come reato, i collaboratori regionali sono esonerati dalla responsabilità di cui al presente articolo nei casi in cui abbiano fatto constare per iscritto il loro motivato dissenso, ovvero possano dimostrare di aver concorso alla formazione dell'atto a seguito di ordine scritto.

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