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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 35
Responsabile di servizio - attribuzioni
I responsabili di servizio predispongono il piano di lavoro del servizio, articolato per uffici o per gruppi di lavoro, in conformità ai programmi della Giunta regionale e del dipartimento, o in conformità ai programmi dell'Ufficio di Presidenza o del Comitato regionale o delle sezioni provinciali e circondariali dell'organo regionale di controllo.
Verificano altresì lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e adottano le opportune disposizioni per la più funzionale organizzazione ed il miglior impiego del personale assegnato.
I responsabili dei servizi di cui all'art. 18, primo comma, adottano altresì i provvedimenti connessi all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti ai servizi medesimi ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
I responsabili dei servizi del medico e del veterinario provinciale sono scelti fra i collaboratori con qualifica di esperto sanitario o di esperto veterinario. La competenza all'emanazione degli atti e provvedimenti già attribuiti al medico provinciale e al veterinario provinciale deve tuttavia essere affidata, rispettivamente, ad un esperto sanitario e ad un esperto veterinario. Alla designazione dell'esperto competente che non sia anche responsabile di servizio si provvede con apposito, separato atto, con le modalità previste per la nomina dei responsabili d' ufficio.
I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili della mancata segnalazione di prestazioni lavorative insufficienti rese da collaboratori regionali assegnati al servizio stesso.
I responsabili dei servizi rispondono delle loro attribuzioni agli organi regionali.

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