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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 36
Responsabile d' ufficio - nomina
I provvedimenti con cui il Consiglio regionale istituisce, a norma dell'articolo 23 della presente legge, i singoli uffici all'interno dei servizi devono stabilire, per ognuno degli uffici istituiti, quale o quali qualifiche funzionali i collaboratori regionali debbano rivestire per poterne essere nominati responsabili.
Le qualifiche funzionali di cui al precedente comma devono appartenere al VI livello retributivo o, per gli uffici ai quali siano assegnate attribuzioni di particolare complessità e rilevanza, che comportino elaborazioni e interventi di alta specializzazione, al VII livello.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e in ogni caso successivamente alla nomina dei responsabili dei servizi, la Giunta regionale invita i collaboratori regionali appartenenti alle qualifiche funzionali di cui al I comma a presentare - qualora aspirino a ricoprire l'incarico di responsabile d' ufficio - domanda, esprimendo la preferenza per non più di tre uffici, corredandola eventualmente con un complessivo e dettagliato curriculum professionale di tutte le attività lavorative comunque rese.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali, nomina, entro due mesi dal termine assegnato per la presentazione delle domande di cui al precedente comma, i responsabili degli uffici su proposta degli Assessori del dipartimento, i quali effettuano una valutazione comparativa della professionalità dei collaboratori regionali candidatisi, tenendo conto delle specifiche esperienze rispetto alle attribuzioni degli uffici, delle funzioni e dei compiti svolti, dei titoli culturali posseduti, dell'anzianità di servizio, dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico.
Gli Assessori del dipartimento possono, ove lo ritengano necessario, assumere tutte le notizie e informazioni a convalida e ad integrazione delle indicazioni contenute nel curriculum professionale predisposto dal candidato, ivi compreso un colloquio con il candidato stesso.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta che la Giunta formula sentite le organizzazioni sindacali, determina i minimi requisiti professionali e culturali che i collaboratori regionali devono possedere per poter essere nominati responsabili di ufficio, nonchè i criteri di priorità per la scelta.
La Giunta regionale provvede d' ufficio, su proposta degli Assessori del dipartimento, alla individuazione dei collaboratori regionali cui attribuire l'incarico di responsabile di un ufficio nel caso di mancanza di domande. La nomina d' ufficio può essere conferita soltanto a collaboratori che rivestono le qualifiche funzionali di cui al I comma.
Il provvedimento di nomina dei responsabili degli uffici viene adottato tenuto di massima conto delle preferenze espresse dai candidati.
La nomina dei responsabili degli uffici del Consiglio regionale è effettuata su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza, che provvede direttamente alle valutazioni di cui ai commi precedenti.
L'incarico di responsabile di ufficio è conferito per la durata di tre anni ed è irrinunciabile.
L'incarico può essere revocato, anche ad istanza dell' interessato, con provvvedimento motivato della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali. Il provvedimento della Giunta regionale è adottato su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza per i responsabili degli uffici del Consiglio regionale. La revoca è automatica a seguito di accertamento di prestazioni lavorative insufficienti e di sospensione dal servizio e dallo stipendio.
Il responsabile di ufficio revocato non può accedere alle corrispondenti funzioni o a quelle di responsabile di servizio per un triennio dalla data del provvedimento di revoca nei soli casi, previsti al comma precedente, di revoca automatica.
Al termine del triennio si procede, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, alla nomina dei responsabili di ufficio.
Gli incarichi di responsabile di ufficio che si rendessero vacanti a qualunque titolo nel corso del triennio verranno attribuiti dalla Giunta regionale con le stesse modalità previste ai commi che precedono. Le nomine di cui al presente comma sono conferite per il periodo residuo rispetto al triennio.

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