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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 37
Responsabile di servizio - nomina
L'incarico di responsabile di servizio può essere attribuito ai collaboratori regionali che rivestono una delle qualifiche funzionali che appartengono al VII livello retributivo. Il servizio effettivo reso in tali qualifiche deve essere di durata non inferiore a quattro anni alla data della richiesta di cui al V comma.
Ai fini del computo dei quattro anni di servizio effettivo sono considerati utili i periodi di servizio resi - nei quattro anni immediatamente precedenti la nomina o l'inquadramento nel ruolo regionale - alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni in posizioni analoghe e in ambiti professionali specifici corrispondenti a quelli della qualifica funzionale regionale richiesta per l'attribuzione dell'incarico di responsabile di servizio.
Il suddetto periodo può essere preso in considerazione alla condizione che - detraendolo dal complessivo servizio prestato - non riduca l'esperienza di lavoro in posizione immediatamente propedeutica al di sotto del periodo minimo richiesto per l'accesso al livello. Egualmente utili al computo dei quattro anni di cui al primo comma si considerano i periodi di effettivo servizio eventualmente resi da collaboratori regionali posti in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta che la Giunta formula sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce per ogni servizio quale o quali qualifiche funzionali i collaboratori regionali devono rivestire per poterne essere nominati responsabili e determina i minimi requisiti professionali e culturali che gli stessi devono possedere per poter essere nominati responsabili di servizio.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale richiede ai collaboratori regionali in possesso dei requisiti previsti di esprimere la propria preferenza per non più di tre servizi e li invita inoltre a presentare, ove lo ritengano, un complessivo e dettagliato curriculum professionale di tutte le attività lavorative svolte e dei titoli culturali posseduti, ad integrazione degli elementi esistenti agli atti della amministrazione. Le preferenze devono essere espresse e presentate, eventualmente assieme al curriculum, entro la data fissata nella richiesta.
La Giunta regionale procede ad una valutazione comparativa della professionalità dei collaboratori regionali interessati, tenendo conto delle specifiche esperienze nelle materie attribuite ai servizi preferenzialmente indicati, delle funzioni svolte, con particolare riferimento a incarichi di responsabili d' ufficio o di gruppi di lavoro, ai titoli culturali e professionali posseduti e agli incarichi eventualmente ricoperti. La Giunta può, ove lo ritenga necessario, assumere tutte le notizie e informazioni a convalida e ad integrazione delle indicazioni contenute nel curriculum professionale predisposto dal candidato, ivi compreso un colloquio con il candidato stesso al fine anche di valutare l'attitudine specifica all' esercizio delle funzioni di responsabile del servizio.
La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di cui al V comma, nomina, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali, i responsabili dei servizi, tenuto di massima conto delle preferenze espresse dai candidati. La nomina dei responsabili di servizi del Consiglio regionale è effettuata su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza, che provvede direttamente alle valutazioni di cui ai commi precedenti.
L'incarico di responsabile di servizio è conferito per la durata di tre anni ed è irrinunciabile. L'incarico può essere revocato, anche ad istanza dell'interessato, con provvedimento motivato della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Bilancio e affari generali. Il provvedimento della Giunta regionale è adottato su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza per i responsabili dei servizi del Consiglio regionale. La revoca è automatica a seguito di accertamento di prestazioni lavorative insufficienti e di sospensione dal servizio e dallo stipendio.
Il responsabile di servizio revocato non può accedere alle corrispondenti funzioni per un triennio dalla data del provvedimento di revoca nei soli casi, previsti al comma precedente, di revoca automatica.
Al termine del triennio si procede, con le modalità di cui ai commi precedenti, alle nomine dei nuovi responsabili di servizio.
Gli incarichi di responsabile di servizio che si rendessero vacanti a qualunque titolo nel corso del triennio verranno attribuiti dalla Giunta regionale con le stesse modalità previste ai commi che precedono. Le nomine di cui al presente comma sono conferite per il periodo residuo rispetto al triennio.
In sede di prima attribuzione dell'incarico di cui al presente articolo, il periodo di quattro anni di servizio regionale di cui al primo comma, si intende reso nel VII o VI livello retributivo di cui alla legge regionale 20 luglio 1973 n. 25 e successive modificazioni.

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