Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 38
Coordinatore
Ai responsabili dei servizi di cui agli articoli 14, 15, 16, viene attribuito l'incarico di coordinatore.
Tale incarico comporta l'esercizio di attività di raccordo, compatibilizzazione, controllo e verifica fra i programmi generali della Regione e la loro realizzazione da parte dei diversi servizi. Essa si esercita collegialmente sia nei gruppi permanenti di coordinamento di cui all'articolo 30 sia in periodiche conferenze dei coordinatori appartenenti al medesimo dipartimento.
Rispetto ai servizi di cui all'art. 14, i compiti di raccordo, compatibilizzazione, coordinamento e verifica propri del coordinatore concernono l'attuazione delle direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nonchè l'applicazione delle norme e dei provvedimenti che definiscono e nei quali si sostanziano i poteri dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
L'incarico di coordinatore è attribuito per lo stesso periodo per il quale viene attribuito l'incarico di responsabile del servizio e, per la durata, viene corrisposta una indennità pari al 25% della retribuzione base del VII livello retributivo.
In relazione a quanto stabilito dalle leggi istitutive e dai regolamenti degli Istituti e Aziende regionali, l'incarico di coordinatore può essere attribuito, con le stesse modalità, ai direttori delle medesime.
La Giunta, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali, può conferire l'incarico di cui al presente articolo anche per il coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari costituiti, a norma dell'articolo 29, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.
L'incarico può essere conferito soltanto a collaboratori appartenenti a qualifiche del VII livello retributivo in possesso delle qualificazioni professionali stabilite all' articolo 37.
La durata dell'incarico corrisponde al tempo assegnato al gruppo di lavoro per l'esecuzione del progetto e non può, in ogni caso, eccedere i tre anni.
Il numero degli incarichi di coordinamento complessivamente attribuibili, compresi quelli di cui al primo comma del successivo art. 39, non può eccedere un quarto del numero di posti assegnati al VII livello retributivo.

Espandi Indice