Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 40
Emanazione degli atti da parte dei coordinatori e dei responsabili di servizio e ufficio
I coordinatori, i responsabili dei servizi e i responsabili degli uffici, nell'ambito dei compiti assegnati dalla presente legge alla struttura organizzativa cui sono preposti, e fermo restando quanto disposto dal precedente art. 35, III comma, emanano:
- atti non provvedimentali meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;
- meri atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno, autenticazioni;
- atti di accertamento tecnico;
- atti propulsivi per l'adempimento di obblighi scaturenti dalla legge o da atti amministrativi;
- atti diretti, in situazioni di urgenza e necessità, alla conservazione del patrimonio regionale, salvo ratifica dei competenti organi regionali;
- atti delegati dalla Giunta regionale.
I collaboratori regionali di cui al presente articolo nonchè altri collaboratori, in rapporto ai compiti loro assegnati possono essere delegati dagli organi regionali alla emanazione di altri atti, documenti o certificazioni da indicarsi espressamente nel provvedimento di delega.

Espandi Indice