LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979
Art. 40
Emanazione degli atti da parte dei coordinatori e dei responsabili di servizio e ufficio
I coordinatori, i responsabili dei servizi e i responsabili degli uffici, nell'ambito dei compiti assegnati dalla presente legge alla struttura organizzativa cui sono preposti, e fermo restando quanto disposto dal precedente art. 35, III comma, emanano:
- atti non provvedimentali meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;
- meri atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , autenticazioni;
- atti di accertamento tecnico;
- atti propulsivi per l'adempimento di obblighi scaturenti dalla legge o da atti amministrativi;
- atti diretti, in situazioni di urgenza e necessità, alla conservazione del patrimonio regionale, salvo ratifica dei competenti organi regionali;
- atti delegati dalla Giunta regionale.
I collaboratori regionali di cui al presente articolo nonchè altri collaboratori, in rapporto ai compiti loro assegnati possono essere delegati dagli organi regionali alla emanazione di altri atti, documenti o certificazioni da indicarsi espressamente nel provvedimento di delega.