LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979
Art. 42
Ruolo unico regionale
Il personale della Regione Emilia - Romagna, compreso quello delle Aziende e Istituti regionali ed escluso quello dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, la cui collocazione sarà regolamentata dalla legge di cui all'art. 24 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è inquadrato, con decorrenza 1 settembre 1978, in un ruolo unico regionale. Il ruolo unico regionale si articola in sette livelli retributivi; ogni livello retributivo comprende una o più qualifiche funzionali. Ai livelli, già istituiti dalle leggi regionali n. 25 e n. 26 del 20 luglio 1973, corrispondono i valori parametrali di cui all'art. 110 della legge n. 25. Nell'allegato n. 9 della presente legge sono indicati:
- il numero dei livelli retributivi e la declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese in ognuno di essi (Tabella 1);
- la definizione delle qualifiche funzionali comprese in ciascun livello funzionale retributivo corredate dal relativo profilo professionale (Tabella 2);
- il numero di posti per ciascuna qualifica funzionale (Tabella 3);
- il numero dei posti per ciascun livello retributivo e il numero complessivo di posti del ruolo unico regionale (Tabella 4);
- la formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale (Tabella 5);
- l'indicazione della omogeneità professionale delle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello (Tabella 6).