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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 42
Ruolo unico regionale
Il personale della Regione Emilia - Romagna, compreso quello delle Aziende e Istituti regionali ed escluso quello dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, la cui collocazione sarà regolamentata dalla legge di cui all'art. 24 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è inquadrato, con decorrenza 1 settembre 1978, in un ruolo unico regionale. Il ruolo unico regionale si articola in sette livelli retributivi; ogni livello retributivo comprende una o più qualifiche funzionali. Ai livelli, già istituiti dalle leggi regionali n. 25 e n. 26 del 20 luglio 1973, corrispondono i valori parametrali di cui all'art. 110 della legge n. 25. Nell'allegato n. 9 della presente legge sono indicati:
- il numero dei livelli retributivi e la declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese in ognuno di essi (Tabella 1);
- la definizione delle qualifiche funzionali comprese in ciascun livello funzionale retributivo corredate dal relativo profilo professionale (Tabella 2);
- il numero di posti per ciascuna qualifica funzionale (Tabella 3);
- il numero dei posti per ciascun livello retributivo e il numero complessivo di posti del ruolo unico regionale (Tabella 4);
- la formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale (Tabella 5);
- l'indicazione della omogeneità professionale delle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello (Tabella 6).

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