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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 43
Variazione al ruolo unico regionale
Alla variazione del numero complessivo dei posti del ruolo unico e del numero dei posti di ciascun livello retributivo, si provvede con legge regionale. Il provvedimento legislativo deve prevedere le conseguenti modifiche nel numero dei posti assegnati alle singole qualifiche funzionali o alle qualifiche funzionali stesse.
Alla variazione del numero dei posti attribuiti alle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello retributivo si provvede con deliberazione del Consiglio regionale quando la variazione non comporta modifica del numero complessivo di posti del ruolo unico o dei posti assegnati ai singoli livelli retributivi.
Il provvedimento consiliare stabilisce altresì l'eventuale passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali ridotte o soppresse ad altre qualifiche professionalmente omogenee, o ad altre qualifiche per le quali i collaboratori interessati siano in possesso dei titoli professionali specifici nonchè le eventuali modalità della loro riqualificazione.
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono proposte dalla Giunta al Consiglio regionale contestualmente al provvedimento di cui all'art. 44, primo comma.

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