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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 44
Procedure per la copertura di posti vacanti
La Giunta, in sede di presentazione del bilancio annuale di previsione, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un provvedimento generale per indire i concorsi per la copertura dei posti, fra quelli vacanti, che risulti necessario ricoprire in relazione alle prevedibili esigenze di funzionamento dei servizi.
La proposta della Giunta di cui al comma precedente recepisce la determinazione dell'Ufficio di Presidenza per la copertura di posti vacanti fra quelli compresi nella dotazione organica del Consiglio regionale. Analogamente vengono recepite le determinazioni delle aziende e degli istituti regionali.
Preliminarmente alla presentazione al Consiglio della proposta generale di indire concorsi, deve essere accertata la possibilità di coprire i posti vacanti mediante mobilità del personale, nel rispetto delle indicazioni di omogeneità professionale fra le diverse qualifiche di cui alla tabella 6 dell'allegato n. 9.

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