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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 45
Dotazioni organiche dei servizi della Regione e delle Aziende e Istituti regionali
Il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la dotazione organica dei singoli servizi del Consiglio regionale, della Giunta - ivi compreso il personale da assegnare ai Comitati comprensoriali e dell'Organo regionale di controllo. Il Consiglio con la stessa deliberazione determina, tenuto anche conto delle proposte avanzate dai rispettivi Consigli di amministrazione o Commissioni amministratrici, le dotazioni organiche dei singoli Istituti e Aziende regionali di cui al 1 comma dell'art. 42. La dotazione organica deve stabilire il numero di unità, suddivise per qualifiche funzionali, da assegnare ad ogni servizio, istituto o azienda.
Esigenze funzionali a carattere transitorio che richiedano la assegnazione ad un servizio, per una durata non superiore ad un anno non rinnovabile, di collaboratori regionali in eccedenza alla dotazione organica prevista, non ne comportano la variazione.

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