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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 46
Dotazioni organiche delle Aziende e Istituti regionali
Il personale regionale destinato alla copertura delle dotazioni organiche delle Aziende ed Istituti regionali, di cui al I comma dell'art. 42, è posto alle dipendenze funzionali delle Aziende e Istituti stessi. Gli Organi di detti enti, secondo le rispettive competenze svolgono nei confronti del personale regionale assegnato tutte le funzioni attribuite al Comitato regionale e alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo dalle leggi regionali n. 25 e 26 del 20 luglio 1973.
La spesa relativa al trattamento economico del personale assegnato alle aziende ed istituti è iscritta in appositi capitoli o articoli del bilancio regionale.
La organizzazione interna degli uffici delle Aziende e Istituti regionali è regolata dai principi e dalle norme della presente legge.

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