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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 47
Conferimento di incarichi a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale
Il Consiglio regionale, a norma del III comma dell'art. 61 dello Statuto regionale, può conferire su proposta della Giunta incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi della Regione, delle aziende e istituti regionali, o per lo svolgimento di compiti speciali.
Il provvedimento di conferimento dell'incarico corredato dal curriculum vitae professionale viene adottato dal Consiglio regionale.
Gli incarichi di cui al comma che precede possono essere attribuiti:
1) per i posti vacanti nelle qualifiche funzionali del VII livello retributivo;
2) per l'assolvimento della funzione direttiva nelle Aziende e Istituti regionali;
3) per i posti di esperto in materia di gestione dell' informazione;
4) per i posti di capo di Gabinetto e di esperto presso l'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta, nei limiti previsti dall'art. 26;
5) per i posti di segretario e addetto di segreteria presso i gruppi consiliari;
6) per i posti di responsabile e addetto di segreteria presso le segreterie particolari nei limiti previsti all' art. 25 della presente legge e per quelli di istruttore o consigliere o addetto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta, nei limiti previsti dall'art. 26.
Gli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3, possono essere conferiti a personale estraneo alla Regione, il quale risulti in possesso di una formazione culturale e professionale almeno corrispondente a quella richiesta per l'accesso alle qualifiche funzionali del VII livello retributivo e alla condizione che venga attestata l'indisponibilità di personale in possesso della professionalità e competenza specifica richiesta.
La durata degli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3 non può eccedere il periodo di cinque anni. Essi si intendono in ogni caso risolti al termine della legislatura durante la quale sono stati conferiti. E' ammessa una proroga per un ulteriore periodo di cinque anni previa verifica della sussistenza delle condizioni previste per il conferimento dell'incarico.
Il trattamento economico per gli incarichi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 corrisponde a quello previsto per i collaboratori regionali inquadrati al VII livello retributivo. Nella determinazione del trattamento economico si può tenere conto delle attività lavorative precedentemente svolte nell'ambito pubblico o privato, purchè attinenti e propedeutiche alla natura dell'incarico da conferire, computandone la durata, ai fini della determinazione delle maggiorazioni, sulla base delle norme che regolano la attribuzione della progressione economica orizzontale dei collaboratori regionali, che debbono essere aggiunte al trattamento iniziale.
In caso di riattribuzione degli incarichi di cui agli artt. 24 e 25 e di quelli di cui al terzo, quarto e quinto alinea del quinto comma dell'art. 26, si può tener conto dell'attività lavorativa già svolta in Regione. Il trattamento economico del Capo di Gabinetto viene maggiorato dell'indennità prevista dall'art. 38.
Il numero degli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3 non può eccedere il 6 per mille del numero dei posti previsti dal ruolo unico regionale.
Ad ognuno degli incarichi conferiti a norma dei commi precedenti deve corrispondere un posto vacante fra quelli assegnati alle corrispondenti qualifiche funzionali. In caso di nomina in ruolo il periodo di incarico e la precedente attività lavorativa vengono valutati nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Il personale assunto per lo svolgimento dei compiti di cui sopra, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per concorso pubblico.

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