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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 48
Incarichi di prestazione d' opera intellettuali - Conferimento
L'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale su proposta del dipartimento interessato, quando si renda necessario il ricorso a competenze tecnico - professionali altamente qualificate o specializzate non riscontrabili, per livello o specificità professionale, nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali dei collaboratori regionali possono affidare studi, ricerche, attività di collaborazione autonoma coordinata a persona estranee alla amministrazione regionale, delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza professionale richiesta.
L'incarico viene conferito, sentita la commissione consiliare competente per materia, per un periodo non eccedente l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte. A tal fine la Giunta e l'ufficio di Presidenza del Consiglio trasmettono alla Commissione di cui sopra la proposta di conferimento, che deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare, essere corredata da un dettagliato curriculum del prestatore cui commettere l'incarico, dall'indicazione degli analoghi incarichi ricevuti in precedenza dalla Regione ed attestare, ai sensi del 1 comma, che le competenze tecnico - professionali richieste non trovano riscontro nelle attribuzioni delle qualifiche funzionali dei collaboratori regionali.
Quanto disposto dal comma precedente si applica anche alla nomina degli esperti componenti le commissioni ed i gruppi di coordinamento previsti dalla presente legge.
Presso la commissione consiliare Bilancio e affari generali è istituito l'albo degli incarichi di prestazione d' opera intellettuali conferiti dalla Regione.

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