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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 50
Comandi di personale
La Regione può disporre o richiedere il comando di singole unità di personale presso e da enti pubblici con le modalità stabilite dallo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione dello Stato in ordine ai comandi.
Il personale in posizione di comando presso la Regione, gli Istituti e le Aziende regionali, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale soltanto a seguito di vincita di pubblico concorso. La presente disposizione non si applica per i comandi disposti in attuazione di leggi nazionali.
I collaboratori regionali posti in posizione di comando presso altri enti conservano il proprio stato giuridico ed economico.
Ad essi spetta unicamente il trattamento economico previsto da leggi regionali.

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