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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 51
Comandi di personale per l'esercizio delle funzioni delegate, sub - delegate o attribuite ad altri enti
Il personale regionale assegnato ai servizi operativi decentrati o ai centri di formazione professionale che vengono soppressi in relazione a leggi regionali di delega o sub - delega o a leggi statali di attribuzione ad altri enti di funzioni amministrative regionali, è comandato presso gli enti ai quali sono delegate, sub - delegate o attribuite le funzioni regionali.
Il personale regionale assegnato a servizi centrali, funzionali o operativi, o a servizi operativi decentrati o a nuclei comprensoriali le cui competenze vengono ridotte in relazione a leggi di delega, sub - delega o a leggi statali di attribuzione ad altri enti di funzioni amministrative regionali, è comandato presso gli enti ai quali sono delegate, sub - delegate o attribuite le funzioni regionali, se svolge compiti connessi all'esercizio delle funzioni predette.
Il comando, previa comunicazione all'interessato, viene disposto sino a revoca.
La revoca del comando è disposta:
- quando si revochi, anche parzialmente, la delega o la sub - delega o la attribuzione di funzioni amministrative regionali ad altri enti;
- quando si constati l'opportunità di ridurre il numero dei comandi inizialmente disposti a favore dell'ente delegatario o sub - delegatario o cui sono attribuite funzioni amministrative regionali;
- quando il collaboratore regionale è nominato, a seguito di concorso, ad un posto di una qualifica funzionale di un livello retributivo superiore.
La revoca è altresì disposta quando, in rapporto a specifiche esigenze funzionali, risulta necessario modificare la distribuzione, fra gli enti ai quali sono attribuite funzioni regionali, del personale già posto in posizione di comando presso gli enti stessi. Contestualmente alla revoca è disposto il nuovo comando presso altro ente.
La revoca del comando può essere disposta a domanda del collaboratore regionale comandato alle seguenti condizioni:
- sia salvaguardata l'esigenza primaria di assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate, sub - delegate, attribuite;
- siano vacanti nei servizi, istituti, aziende regionali posti della qualifica funzionale rivestita dall'interessato, o di qualifiche ad essa professionalmente omogenee;
- si intendano bandire concorsi per la copertura di questi posti;
- l'interessato richieda, a norma dell'art. 44, ultimo comma, di essere assegnato ad uno di essi.
Il collaboratore in posizione di comando può richiederne la revoca e richiedere di essere comandato presso un altro ente che esercita funzioni regionali quando i due enti e la Regione convengano sulla opportunità di rispettivamente ridurre ed incrementare il contingente di personale comandato. Deve essere in ogni caso salvaguardata l'esigenza primaria di assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate, sub - dlegate, attribuite.

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