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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 52
Inquadramento nelle qualifiche funzionali
I collaboratori regionali appartenenti al ruolo unico alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè quelli che saranno inseriti nel predetto ruolo a norma della medesima, ed i dipendenti di ruolo delle Aziende ed Istituti regionali sono inquadrati nelle qualifiche funzionali di cui all'allegato n. 9 con le seguenti modalità:
1) La Giunta provvede ad attribuire, in via provvisoria, ad ogni collaboratore, ad eccezione di quelli di cui all'art. 55, una delle qualifiche funzionali nelle quali si articola il livello retributivo nel quale il collaboratore stesso è inquadrato. L'individuazione della qualifica funzionale da attribuire è effettuata con riferimento:
a) alla qualifica rivestita presso l'amministrazione di provenienza;
b) alla qualifica assegnata in sede di nomina in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici indetti dalla Regione;
c) alla qualifica, o alla qualificazione professionale, attribuita in sede di prima assunzione o di primo conferimento di incarico da parte della Regione, degli Istituti e Aziende regionali;
d) alla qualificazione alla quale può ricondursi l'attribuzione del beneficio di primo inquadramento di cui all'articolo 115 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25;
e) al possesso della formazione culturale e professionale stabilite nella tabella 5 dell'allegato n. 9 per l'accesso alle qualifiche funzionali.
2 La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali, con lo stesso provvedimento, determina, tenuto conto delle risultanze della provvisoria attribuzione delle qualifiche funzionali, per quali di esse risultino vacanti posti rispetto a quelli previsti, qualifica per qualifica, nell'allegato n. 9 alla presente legge. La determinazione dei posti disponibili è effettuata per gruppi di qualifiche professionalmente omogenee appartenenti allo stesso livello.
Accertate le vacanze, il Consiglio Regionale provvede a bandire concorsi interni per titoli ed esami per la copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali o nei gruppi di qualifiche fra loro professionalmente omogenee, individuate con le modalità di cui al comma precedente. Ai vincitori dei concorsi per gruppi di qualifiche è consentita la scelta, secondo l'ordine della graduatoria, della qualifica nella quale essere inquadrati.
I concorsi sono indetti per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche del livello più elevato e nell' ordine per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dei livelli inferiori. Le vacanze nei posti attribuiti alle qualifiche di un livello vengono rideterminate dopo l'espletamento dei concorsi indetti per la copertura dei posti disponibili nei livelli superiori.
I collaboratori regionali sono ammessi a partecipare ai concorsi interni di cui ai commi precedenti purchè in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti nella tabella 5 dell'allegato n. 9 per le diverse qualifiche funzionali. Ove sia richiesta una esperienza in posizioni di lavoro immediatamente propedeutica, si considera come tale il servizio prestato nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello cui appartiene la qualifica funzionale alla quale si concorre.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi vengono costituite a norma della legge regionale 1 agosto 1978, n. 27.
I provvedimenti del Cnsiglio con i quali si bandiscono i concorsi stabiliscono le prove di esame e le modalità di valutazione dei titoli.
L'attribuzione della qualifica ai vincitori di concorso decorre ad ogni effetto dal 1 settembre 1978. In sede di attribuzione di detta qualifica si applica il disposto dell'art. 101 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.
Il Consiglio regionale può stabilire di limitare al 40% dei posti disponibili il numero dei posti da ricoprire con concorso interno. La Giunta acquisisce sul provvedimento il parere delle Organizzazioni sindacali.
3) Espletati i concorsi di cui al punto precedente, la Giunta provvede ad attribuire in via definitiva le qualifiche funzionali ai collaboratori che non hanno partecipato o non sono stati dichiarati vincitori nei concorsi stessi.
Ove il personale da inquadrare definitivamente in una qualifica, tenuto conto della provvisoria attribuzione già effettuata, risulti in eccesso rispetto al numero dei posti assegnati a qulle qualifica, la Giunta ne effettua l'inquadramento in qualifiche professionalmente omogenee appartenenti allo stesso livello, previa partecipazione, se richiesta, a corsi di formazione e specializzazione. L'inquadramento in qualifiche professionalmente omogenee rispetto a quella transitoriamente assegnata è effettuato fino ad esaurimento del soprannumero se è disponibile un numero di posti sufficiente. Il cambiamento di qualifica è effettuato, prioritariamente, per i collaboratori che ne facciano volontariamente richiesta; in subordine, individuando i collaboratori di cui modificare la qualifica secondo il criterio della minore anzianità di servizio nel livello retributivo di appartenenza e tenendo conto della minore anzianità complessiva in caso di pari anzianità nel livello; in caso di ulteriore parità, vale il criterio dell'età meno elevata.
Espletati i cambi di qualifica di cui ai commi che precedono, i collaboratori possono richiedere il passaggio ad altra qualifica funzionale non professionalmente omogenea rispetto a quella loro attribuita alla condizione che le due qualifiche appartengano allo stesso livello funzionale retributivo, che esistano nella nuova qualifica posti vacanti e che i richiedenti siano in possesso dei titoli culturali o professionali specifici previsti dalla tabella 5 dell'allegato n. 9 per tale qualifica funzionale.
Esaurite le possibilità di cui al comma precedente, i collaboratori che risultassero ancora in eccedenza rispetto ai posti previsti vengono inquadrati, in soprannumero, nella qualifica funzionale definitiva. I collaboratori da inquadrare in soprannumero vengono individuati con le stesse modalità di cui al II periodo del presente punto 3. L'inquadramento definitivo nelle diverse qualifiche funzionali dei collaboratori di cui all'art. 55, viene effettuato al termine di tutte le operazioni di cui al presente articolo.
Ai posti occupati dai collaboratori inquadrati in soprannumero nelle diverse qualifiche funzionali deve corrispondere un egual numero di posti vacanti nel complesso di quelli attribuiti a tutte le qualifiche istituite nel ruolo unico.

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