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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 53
Assorbimento del soprannumero
I posti che, a qualunque titolo, si rendano disponibili, ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, rispetto a quelli stabiliti nella tabella 3 dell'allegato n. 9 per le qualifiche funzionali nelle quali sono stati effettuati inquadramenti in soprannumero, vengono attribuiti ai soprannumerari in ragione del 50% dei posti vacanti. Se la vacanza è pari a un unico posto, questo è attribuito ad un soprannumerario.
L'individuazione di quali fra i collaboratori inquadrati in soprannumero in una qualifica debbano essere inseriti nei posti ordinari della stessa resisi disponibili è effettuata con criteri inversi rispetto a quelli che hanno determinato il loro inquadramento nei posti in soprannumero.
Il Consiglio regionale può stabilire che l'inserimento dei collaboratori in soprannumero nei posti ordinari resisi disponibili sia effettuato anche in misura superiore al 50% delle vacanze.

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