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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 54
Prima assegnazione del personale ai servizi
L'assegnazione del personale per la prima copertura delle dotazioni organiche dei servizi della struttura organizzativa della Regione, degli istituti e aziende regionali, viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta adotta la deliberazione di cui al comma che precede su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza per quanto concerne l'assegnazione complessiva del personale ai servizi del Consiglio regionale.
L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione provvede alla assegnazione del personale di cui sopra per la copertura delle dotazioni organiche dei servizi del Consiglio stesso.
L'assegnazione dei collaboratori regionali ai singoli servizi della struttura organizzativa regionale, delle aziende ed istituti regionali, deve avvenire in conformità alle dotazioni organiche stabilite a norma dell'art. 45 della presente legge e nel rispetto delle qualifiche funzionali attribuite ai singoli collaboratori regionali.
Al fine di salvaguardare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, la assegnazione del personale deve tendere, pur nella osservanza di quanto disposto al comma che precede, alla conferma, in via prioritaria, delle assegnazioni di fatto esistenti.
I criteri relativi alla prima assegnazione del personale vengono definiti con l'apporto delle organizzazioni sindacali regionali e delle rappresentanze sindacali del personale, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.

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