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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 55
Ex coadiutori e coadiutori principali - ex segretari e segretari principali
Il personale trasferito alla Regione a norma dei decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, o ad essa comandato a norma dell' art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, il quale rivestiva all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale la qualifica di coadiutore e coadiutore principale, o qualifiche equiparate e equiparabili, e, alla data del 1 luglio 1972, aveva reso un servizio effettivo di durata non inferiore ai 6 anni e 3 mesi nella carriera esecutiva dell' amministrazione di provenienza, è ammesso, a domanda a partecipare ad un concorso interno per soli titoli per l'accesso al IV livello retributivo di cui all'art. 110 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.
Il personale trasferito alla Regione a norma dei decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, o ad essa comandato a norma dell' art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, il quale rivestiva all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale la qualifica di segretario e segretario - principale, o qualifiche equiparate e equiparabili, e, alla data del 1 luglio 1972, aveva reso un servizio effettivo di durata non inferiore ai 4 anni e 3 mesi nella carriera di concetto dell'amministrazione di provenienza, è ammesso, a domanda, a partecipare ad un concorso interno per soli titoli per l'accesso al quinto livello retributivo di cui all' art. 110 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.
I posti da mettere a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva stabilita alla data del 15 settembre 1978 per il terzo ed il quarto livello retributivo.
Il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione a bandire il concorso ed a stabilire le modalità di valutazione dei titoli.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi vengono costituite a norma della legge regionale 1 agosto 1978, n. 27.
L'attribuzione del nuovo livello ai vincitori del concorso decorre ad ogni effetto dal 16 settembre 1978. Il trattamento economico del nuovo livello è quello che compete a norma dell'art. 101 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.
Agli ex - dipendenti in servizio a tempo determinato presso gli enti soppressi dal DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno, inquadrati nel ruolo unico regionale con deliberazione consiliare n. 263 del 19 giugno 1974, viene riconosciuto, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, il periodo di servizio effettivo reso in posizione di lavoro a tempo determinato presso i rispettivi enti di provenienza, ragguagliandolo ad orario pieno se prestato a orario ridotto.

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