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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 56
Concorsi riservati per il personale incaricato a tempo determinato
Il personale che, a norma dell'art. 61, comma 3 , dello Statuto regionale è stato incaricato di funzioni direttive dei servizi dell'Amministrazione regionale o di compiti speciali è ammesso, a domanda, a partecipare ad un concorso riservato per l'immissione nel ruolo unico regionale.
Il concorso consiste in un colloquio con il quale accertare, in rapporto alla natura specifica dell'incarico conferito, l'idoneità all'immissione in ruolo dei richiedenti.La commissione giudicatrice è costituita a norma della legge regionale 1 agosto 1978, n. 27.
L'immissione nel ruolo unico, previo superamento della prova di cui al 2 comma, ha luogo nel livello retributivo pari o corrispondente a quello alle cui mansioni è stata parificata la posizione di lavoro individuata nel contratto stipulato per il primo conferimento dell'incarico.
L'immissione in ruolo è disposta con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta. Essa decorre ai fini giuridici dal 1a settembre 1978, ed ai fini economici dalla data dei relativi provvedimenti. Gli incaricati che completano il periodo stabilito al 7 comma del presente articolo in data successiva al 1 settembre 1978 vengono immessi in ruolo, se dichiarati idonei nel concorso, con decorrenza giuridica dal giorno immediatamente successivo a quello nel quale detto periodo è stato completato e con decorrenza economica dalla data di esecutività del provvedimento consiliare di immissione in ruolo.
Ai candidati dichiarati idonei nel concorso la qualifica funzionale è attribuita con le stesse modalità di cui al precedente articolo 52.
La partecipazione al concorso è riservata:
- al personale assunto con contratto a tempo determinato, a norma dell'art. 61, comma 3 , dello Statuto regionale, per funzioni direttive dei servizi dell'Amministrazione regionale, il quale risulti in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;
- al personale assunto con contratto a tempo determinato, a norma dell'art. 61, comma 3 , dello Statuto regionale, per compiti speciali, il quale risulti in servizio da almeno tre o sei mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge o al compimento di tale periodo. Il periodo di tre mesi è richiesto per le posizioni di lavoro cui corrispondono mansioni contrattualmente parificate ai livelli retributivi terzo e quarto e quello di sei mesi per le posizioni di lavoro cui corrispondono mansioni contrattualmente parificate al quinto livello retributivo.
Il personale incaricato che abbia titolo per partecipare al concorso deve presentare, pena esclusione dal concorso, apposita domanda al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, qualora non abbia completato il periodo di cui al sesto comma, entro quindici giorni dalla data del suo completamento.
Il periodo di incarico e la precedente attività lavorativa dei candidati dichiarati idonei vengono valutati in sede di immissione in ruolo nella misura e con le modalità rispettivamente stabilite dall'art. 2, comma terzo, della legge regionale 1 settembre 1978, n. 41 e dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Al concorso sono ammessi a partecipare gli incaricati a tempo determinato dipendenti da Aziende ed Istituti regionali. Ad essi si applicano tutte le disposizioni di cui al presente articolo. Il servizio prestato in qualità di incaricato presso le Aziende e gli Istituti è considerato come servizio prestato presso la Regione ai fini previsti dall'ottavo comma del presente articolo.

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