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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 59
Finanziamento
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1979, con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 00250 (995.000.000 sia cassa che competenza), 02220 (1.630.000.000 competenza, 1.300.000.000 cassa), 04080 (17.000.000.000 competenza, 15.000.000.000 cassa), 04180 (550.000.000 competenza, 500.000.000 cassa), 75050 (3.935.000.000 competenza, 4.200.000.000 cassa).
Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla attuazione di alcuni istituti che comportano modifiche non prevedibili a priori nel trattamento economico dei singoli collaboratori, da definire di volta in volta con atto amministrativo, si provvede per quanto attiene il bilancio di competenza mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie e per quanto riguarda il bilancio di cassa dal relativo fondo, fondi ambedue dotati della necessaria disponibilità. Agli oneri per gli esercizi futuri provvederà anno per anno la legge di approvazione del bilancio di previsione.

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