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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 7
Dipartimenti
Il Consiglio regionale provvede, con apposita deliberazione, a raggruppare le materie sulle quali si esercita l'attività della Regione in settori organici di intervento o dipartimenti, e a determinare le direttive alle quali la Giunta dovrà attenersi nell'esercizio dei compiti di cui al successivo art. 8.
La Giunta regionale, ferma restando la sua responsabilità collegiale di fronte al Consiglio, affida ogni dipartimento alla sovraintendenza collegiale di un gruppo di assessori.
La Giunta individua i servizi da aggregare fra loro in corrispondenza dei dipartimenti istituiti, assicurando per ciascun servizio un solo collegamento dipartimentale.

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