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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 49
Incarichi di prestazioni d' opera intellettuali - Modalità
Gli incarichi per studi, ricerche, collaborazioni comportano l'esercizio di prestazioni d' opera intellettuali disciplinate dagli artt. 2230 e seguenti del Codice civile e vengono conferiti con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta regionale a seconda che le prestazioni siano rispettivamente commesse a favore del Consiglio e dei suoi organi o della Giunta.
Il contratto da stipulare per lo svolgimento delle prestazioni di cui al primo comma deve, in particolare, contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione convenuta, dei termini secondo cui deve essere espletata, del periodo entro cui deve essere completata.
Quando la prestazione convenuta ha per oggetto la effettuazione di studi, ricerche, il contratto deve inoltre stabilire in quale forma - elaborato, relazione, ecc. - il prestatore d' opera deve rassegnare al committente il risultato delle proprie prestazioni. Copia degli elaborati, relazioni, ecc. viene trasmessa entro un mese dalla loro consegna, a cura del committente, alla Commissione consiliare competente per materia.

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