Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Art. 8
Compiti del dipartimento
Allo scopo di garantire la corretta integrazione dei compiti affidati ai servizi compresi nello stesso dipartimento, la Giunta regionale determina i livelli e gli ambiti di iniziativa e di attività rimessi al coordinamento collegiale degli assessori del dipartimento e definisce altresì le opportune modalità procedurali.
Spettano comunque alla determinazione collegiale degli assessori del dipartimento, per le materie attribuite allo stesso:
- la elaborazione di proposte ai fini della iniziativa legislativa e regolamentare della Giunta regionale;
- la formulazione delle linee e dei programmi di intervento;
- la predisposizione delle proposte di bilancio, la verifica della sua attuazione, anche per quanto concerne la formulazione di proposte inerenti la predisposizione del conto consuntivo;
- i collegamenti con gli enti locali territoriali e le articolazioni della società civile, nonchè con le amministrazioni dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali.
Il collegio degli assessori, secondo modalità procedurali da definirsi dalla Giunta regionale, sovrintende anche all'ufficio funzionale di dipartimento di cui all'articolo 23; ufficio al quale è affidato il compito di assicurare il coordinamento, nel quadro delle scelte di programmazione, con i servizi funzionali centrali e di svolgere le attività di supporto ai singoli servizi del dipartimento.

Espandi Indice