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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. 12

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 49 del 27 aprile 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
La struttura organizzativa della Regione è regolata dalla presente legge e, uniformandosi alla Costituzione della Repubblica ed allo Statuto regionale, si ispira ai principi:
- della partecipazione dei cittadini;
- della programmazione e del decentramento politico - amministrativo;
- della democrazia organizzativa;
- dell'imparzialità dell'amministrazione, della semplicità delle procedure e della pubblicità degli atti.
I servizi della Regione sono organizzati in modo da corrispondere alla prevalente funzione legislativa, programmatoria e di coordinamento dell'azione di governo regionale e all'apporto degli enti locali nella realizzazione dei programmi di intervento.
I servizi della Regione che, a norma della presente legge, svolgono, in tutto o in parte, funzioni di amministrazione attiva, proprie o delegate, sono soppressi o modificati contestualmente al riordino dei rispettivi ambiti di competenza o in occasione dell'adozione di provvedimenti di delega e sub - delega agli enti locali, singoli e associati.
Art. 2
Finalità e caratteri della struttura
L'organizzazione regionale è basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad ambiti e obiettivi di intervento omogenei;
- sulla flessibilità della struttura realizzata con il costante adeguamento di essa alla priorità degli obiettivi di intervento;
- sul momento unitario di programmazione e legislazione e di promozione e intervento;
- sulla integrazione interdisciplinare;
- sul rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, realizzata con la formazione e l'aggiornamento professionale permanente;
- sulla responsabilità e mobilità individuale;
- sul rispetto e promozione della personalità dei collaboratori attuata con la partecipazione attiva e il lavoro di gruppo.
Art. 3
Articolazione della struttura
La struttura organizzativa della Regione è costituita da:
- i servizi del Consiglio regionale;
- i servizi della Giunta regionale;
- i servizi dell'Organo regionale di controllo.
Art. 4
Servizi del Consiglio regionale
I servizi del Consiglio regionale svolgono tutte le attività necessarie ad assicurare l'esercizio da parte del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, dell' Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e dei gruppi consiliari, delle funzioni loro attribuite dallo Statuto regionale e ad assicurare l'esercizio delle prerogative dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, amministrativa e di referendum e delle altre forme d' intervento e di partecipazione previste dallo Statuto stesso.
Art. 5
Servizi della Giunta regionale
I servizi della Giunta regionale svolgono tutte le attività necessarie ad assicurare l'esercizio da parte della Giunta regionale delle funzioni ad essa attribuite dallo Statuto regionale e dalla legislazione vigente.
I servizi della Giunta regionale si articolano in servizi funzionali centrali e in servizi operativi centrali.
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, i servizi della Giunta regionale si articolano anche in servizi operativi decentrati e in centri di formazione professionale.
Art. 6
Servizi dell'Organo regionale di controllo
L'Organo regionale di controllo, di cui alla legge regionale 27 febbraio 1974, n. 9, si avvale di appositi servizi per gli adempimenti istruttori ed esecutivi.
I servizi dell'Organo regionale di controllo svolgono le attività necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla vigente legislazione.
Art. 7
Dipartimenti
Il Consiglio regionale provvede, con apposita deliberazione, a raggruppare le materie sulle quali si esercita l'attività della Regione in settori organici di intervento o dipartimenti, e a determinare le direttive alle quali la Giunta dovrà attenersi nell'esercizio dei compiti di cui al successivo art. 8.
La Giunta regionale, ferma restando la sua responsabilità collegiale di fronte al Consiglio, affida ogni dipartimento alla sovraintendenza collegiale di un gruppo di assessori.
La Giunta individua i servizi da aggregare fra loro in corrispondenza dei dipartimenti istituiti, assicurando per ciascun servizio un solo collegamento dipartimentale.
Art. 8
Compiti del dipartimento
Allo scopo di garantire la corretta integrazione dei compiti affidati ai servizi compresi nello stesso dipartimento, la Giunta regionale determina i livelli e gli ambiti di iniziativa e di attività rimessi al coordinamento collegiale degli assessori del dipartimento e definisce altresì le opportune modalità procedurali.
Spettano comunque alla determinazione collegiale degli assessori del dipartimento, per le materie attribuite allo stesso:
- la elaborazione di proposte ai fini della iniziativa legislativa e regolamentare della Giunta regionale;
- la formulazione delle linee e dei programmi di intervento;
- la predisposizione delle proposte di bilancio, la verifica della sua attuazione, anche per quanto concerne la formulazione di proposte inerenti la predisposizione del conto consuntivo;
- i collegamenti con gli enti locali territoriali e le articolazioni della società civile, nonchè con le amministrazioni dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali.
Il collegio degli assessori, secondo modalità procedurali da definirsi dalla Giunta regionale, sovrintende anche all'ufficio funzionale di dipartimento di cui all'articolo 23; ufficio al quale è affidato il compito di assicurare il coordinamento, nel quadro delle scelte di programmazione, con i servizi funzionali centrali e di svolgere le attività di supporto ai singoli servizi del dipartimento.
Art. 9
Servizi funzionali centrali
I servizi funzionali centrali svolgono le attività che attengono all'esercizio delle funzioni d' iniziativa, di indirizzo e di coordinamento generale di competenza della Giunta regionale, nonchè quelle relative alla acquisizione e alla gestione delle risorse di impiego generale ed operano in funzione delle esigenze:
- delle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale;
- delle strutture del Consiglio regionale per quanto attiene il necessario coordinamento tecnico per la gestione del bilancio, del patrimonio, degli affari del personale del Consiglio regionale;
- delle strutture dell'organo di controllo per quanto attiene alla gestione degli affari e servizi generali e del personale.
Art. 10
Servizi operativi centrali
I servizi operativi centrali corrispondono ad aree ed obiettivi omogenei di intervento e operano in funzione delle esigenze connesse alla elaborazione degli atti di programmazione, alla iniziativa legislativa e regolamentare della Giunta regionale, alla attività di indirizzo, di coordinamento e di controllo per l'attuazione degli interventi regionali nell'area di rispettiva competenza, nonchè allo svolgimento delle relative attività tecnico - amministrative, alle quali i servizi attendono direttamente nei limiti stabiliti dalla presente legge.
Art. 11
Servizi operativi decentrati
I servizi operativi decentrati svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, le funzioni di amministrazione attiva ad essi attribuite dalla presente legge. Essi attuano i conseguenti interventi tenendo conto delle esigenze di coordinamento con quelli degli enti locali territoriali.
I servizi operativi decentrati, inoltre, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la loro collaborazione ai Comitati comprensoriali in ordine alla predisposizione dei documenti di piano e alle attività connesse allo svolgimento dei compiti attribuiti ai Comitati stessi dalle leggi regionali.
Art. 12
Centri di formazione professionale
I centri di formazione professionale curano, sulla base dei programmi di intervento della Regione, lo svolgimento dei singoli corsi di formazione professionale diretti alla acquisizione, al perfezionamento e all'aggiornamento delle competenze e professionalità specifiche dei lavoratori per il loro inserimento nelle attività produttive e nei servizi.
Art. 13
Servizi dell'Organo regionale di controllo
I servizi dell'Organo regionale di controllo si articolano in servizi del Comitato regionale e servizi delle sezioni provinciali e circondariali e sono posti alle dipendenze funzionali del comitato e delle sezioni.
Art. 14
Istituzione dei servizi del Consiglio regionale
Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 sono istituiti i seguenti servizi:
1) Generale del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza;
2) Legislativo, documentazione, commissioni, stampa.
I compiti dei singoli servizi indicati al comma che precede sono determinati nell'allegato n. 1.
Art. 15
Istituzione dei servizi funzionali centrali
Per lo svolgimento delle attività di cui allhart. 9 sono istituiti i seguenti servizi:
1) Segreteria e affari generali della Giunta;
2) Affari istituzionali, legislativi e legali;
3) Coordinamento, programmazione e pianificazione;
4) Personale, organizzazione e servizi generali;
5) Bilancio e ragioneria;
6) Tributi, demanio e patrimonio.
I compiti dei singoli servizi funzionali centrali sono stabiliti nell'allegato n. 2 alla presente legge.
Art. 16
Istituzione dei servizi operativi centrali
Per lo svolgimento dell'attività di cui allhart. 10, sono istituiti i seguenti servizi:
1) Assetto fondiario, bonifiche, infrastrutture e forestazione;
2) Investimenti per le strutture aziendali ed interaziendali;
3) Sviluppo dell'agricoltura e delle produzioni;
4) Valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentazione;
5) Industria, artigianato e problemi del lavoro;
6) Turismo, commercio e mercati;
7) Formazione professionale e mercato del lavoro;
8) Cultura, università e ricerca scientifica;
9) Scuola, diritto allo studio, tempo libero, caccia e pesca;
10) Trasporti e vie di comunicazione;
11) Tutela e risanamento ambientale;
12) Assetto idrogeologico e risorse idriche;
13) Edilizia residenziale e normazione tecnica per l'edilizia;
14) Igiene pubblica e veterinaria e osservatorio epidemiologico;
15) Servizi sanitari territoriali - medicina di base, farmaceutica;
16) Ospedali e case di cura;
17) Servizi sociali.
I compiti dei singoli servizi operativi centrali sono stabiliti nell'allegato n. 4 alla presente legge.
Art. 17
Attribuzioni comuni ai servizi centrali
La Giunta regionale stabilisce le direttive generali alle quali i servizi centrali debbono ispirare la propria azione, nonchè i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere.
I servizi centrali, nell'ambito di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 e in conformità alle determinazioni collegiali riservate agli Assessori del dipartimento e a quelle dell' Assessore, cui è attribuita la sovrintendenza del servizio, provvedono:
1) alla elaborazione delle linee di programmazione e dei conseguenti interventi, in stretta collaborazione con gli altri servizi di dipartimento;
2) all'espletamento dei compiti inerenti alle attività e alle iniziative di cui al secondo comma dell'art. 8;
3) a promuovere studi, indagini e rilevazioni nonchè a mantenere rapporti con l'Università, istituti di ricerca e studiosi per l'acquisizione dei dati e delle conoscenze qualitative e quantitative connesse ai problemi e alle attribuzioni del servizio sia a livello nazionale che regionale e locale;
4) agli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione;
5) a curare la tenuta di rapporti specifici con le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici locali e nazionali, le organizzazioni sindacali ed economiche, le associazioni professionali e di categoria nonchè con ogni associazione della società civile direttamente o indirettamente interessata ai compiti propri del servizio;
6) allo svolgimento, in via transitoria e fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di delega, delle funzioni di amministrazione attiva contribuendo anche a stabilire, nell'ambito di appositi gruppi di coordinamento da istituire a norma dell'art. 30, le modalità generali per l'esercizio delle analoghe funzioni da parte dei servizi operativi decentrati e dei centri di formazione professionale.
Art. 18
Istituzione dei servizi operativi decentrati
Per lo svolgimento delle attività di cui al 1 comma dell'art. 11, sono istituiti i seguenti servizi operativi decentrati:
- servizi provinciali agricoltura, alimentazione e forestazione di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e circondariale di Rimini;
- servizi provinciali per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e circondariale di Rimini;
- servizi provinciali del medico e veterinario di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
I compiti dei suddetti servizi sono determinati nell' allegato n. 5. Nell'ambito delle attività di cui al detto elenco e in conformità alle disposizioni della presente legge, ciascun servizio esercita le funzioni amministrative spettanti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, rispettivamente:
- agli uffici: ispettorati provinciali dell'agricoltura e uffici agricoli di zona, ispettorati provinciali dell'alimentazione, ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste per i servizi provinciali agricoltura, alimentazione e forestazione;
- agli uffici: del genio civile per i servizi provinciali per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio;
- agli uffici: dei medici provinciali e uffici dei veterinari provinciali per i servizi provinciali del medico e veterinario.
I suddetti uffici sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e ad essi succedono i corrispondenti servizi regionali.
La Giunta regionale stabilisce le direttive generali alle quali i servizi operativi decentrati debbono ispirare la propria azione, nonchè i programmi di massima e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere.
Detti servizi esercitano le loro attribuzioni anche in conformità agli indirizzi determinati dal dipartimento nel quale sono aggregati a norma del III comma dell'art. 7.
La Giunta regionale ha facoltà di procedere, d' ufficio, entro 40 giorni, con provvedimento motivato e sentito il responsabile di servizio che ha emanato l'atto, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o riforma, per vizi di merito, dei provvedimenti emanati dai servizi operativi decentrati.
In caso di inerzia dei suddetti servizi e ove essi, malgrado diffida del competente Assessore, non provvedano entro 15 gorni, la Giunta regionale ha altresì facoltà di sostituirsi ad essi nella adozione di determinati atti o nel compimento di determinate operazioni. Il provvedimento di sostituzione deve essere motivato.
Contro i provvedimenti adottati dai servizi operativi decentrati è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta regionale, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Sito esterno.
I servizi operativi decentrati verranno soppressi o modificati in concomitanza a leggi regionali di delega o sub - delega o a leggi statali di riforma.
I servizi provinciali del medico e veterinario provinciale sono soppressi dalla data in cui operano i trasferimenti in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Sono soppressi gli ispettorati compartimentali dell' agricoltura e dell'alimentazione, l'ispettorato regionale delle foreste, la sovrintendenza ai beni librari e la direzione compartimentale della motorizzazione civile per la parte trasferita alla Regione.
Art. 19
Istituzione dei centri di formazione professionale
Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 12, sono istituiti i seguenti centri di formazione professionale: Bologna I (ex ENALC) Bologna II (ex INIASA) Carpi Cento Cesena Codigoro Ferrara Fiorenzuola d' Arda Forlì Guastalla Modena Parma I (ex ENALC) Parma II (ex INAPLI) Piacenza I (ex ENALC) Piacenza II (ex INAPLI) Ravenna Rimini I (ex ENALC - formazione alberghiera) Rimini II (ex ENALC) S. Agostino S. Giovanni in Persiceto S. Pietro in Casale.
I centri di formazione professionale verranno soppressi in concomitanza con il conferimento agli enti locali delle deleghe amministrative per le funzioni da essi svolte.
I compiti dei centri di cui al presente articolo sono determinati nell'allegato n. 6 alla presente legge.
Art. 20
Istituzione dei servizi dell'Organo regionale di controllo
Per lo svolgimento delle attività di cui al II comma dell'art. 6, sono istituiti i seguenti servizi:
- Servizio del Comitato regionale di BOLOGNA
- Servizio della Sezione provinciale di BOLOGNA
- Servizio della Sezione provinciale di FERRARA
- Servizio della Sezione provinciale di FORLI'
- Servizio della Sezione provinciale di MODENA
- Servizio della Sezione provinciale di PARMA
- Servizio della Sezione provinciale di PIACENZA
- Servizio della Sezione provinciale di RAVENNA
- Servizio della Sezione provinciale di REGGIO EMILIA
- Servizio della Sezione circondariale di RIMINI.
La costituzione, nei modi previsti dalla legge, di nuove sezioni dell'Organo regionale di controllo comporta l'istituzione di nuovi servizi.
I compiti dei servizi di cui al I comma sono determinati nell'allegato n. 8 alla presente legge.
Art. 21
Organizzazione dei servizi dell'Organo regionale di controllo
I servizi del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali e circondariale dell'organo regionale di controllo si articolano in:
- Segreteria del Comitato o della Sezione e istruzione degli atti;
- Unità operativa di servizi ausiliari.
Il responsabile del servizio, nominato dalla Giunta regionale a norma dell'art. 37 fra gli esperti giuridico - amministrativi, assume la denominazione di segretario del comitato o della sezione e svolge, oltre ai compiti e attività previste dal profilo professionale della qualifica funzionale rivestita e dalla posizione di responsabile di servizio, le funzioni attribuite al segretario del collegio dalla legge regionale 27 febbraio 1974, n. 9.
L'istruzione degli atti è effettuata dal segretario e dagli esperti ed istruttori assegnati al servizio. Il segretario istruisce direttamente gli atti che il comitato o la sezione stabilisce e quelli che di volta in volta il presidente gli assegna; assiste, unitamente agli esperti eventualmente assegnati al servizio, gli istruttori nell'esame degli atti di particolare complessità e rilevanza. La distribuzione dell'attività fra esperti e istruttori è effettuata secondo i criteri stabiliti dal comitato o dalla sezione. Ogni esperto e istruttore è, di norma, coadiuvato da uno o più consiglieri amministrativi e/ o contabili fra quelli assegnati al servizio.
L'unità operativa dei servizi ausiliari assicura l'assolvimento dei compiti relativi al protocollo, all'archivio, alla copia, alla riproduzione degli atti, alla spedizione, al servizio centralino, al ritiro e consegna della corrispondenza, nonchè ogni altro adempimento ausiliario al funzionamento del servizio. Alla predetta unità dei servizi ausiliari è preposto un consigliere amministrativo che svolge direttamente i compiti occorrenti per il suo funzionamento, quali quelli di segretaria degli uffici, di tenuta del fondo economale, del servizio documentazione.
Art. 22
Nuclei comprensoriali
Il Consiglio regionale assegna ai Comitati comprensoriali, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, collaboratori regionali i quali concorrono ad assicurare ai predetti Comitati il supporto tecnico - amministrativo necessario per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il personale regionale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Comitato comprensoriale.
L'Ufficio di Presidenza del Comitato comprensoriale dispone, nel rispetto delle norme della presente legge, la organizzazione del lavoro.
Il Comitato comprensoriale può conferire transitoriamente e comunque per un periodo non eccedente i tre anni l'incarico di responsabile del nucleo di collaboratori del Comprensorio.
Detto incarico può essere conferito ad un collaboratore regionale appartenente ad un livello retributivo non inferiore al VI, o ad un collaboratore di un ente locale, comandato a norma dell'art. 11, I comma, della legge regionale n. 12 del 1975, quando lo stesso risulti inquadrato in una qualifica funzionale o in un livello retritivo non inferiore a quelli previsti per il collaboratore regionale.
Il responsabile del nucleo di collaboratori provvede alla assegnazione dei compiti ai singoli collaboratori con le modalità e le procedure stabilite dall'art. 34.
L'Ufficio di Presidenza del Comitato comprensoriale svolge nei confronti del personale regionale assegnato tutte le funzioni attribuite al Comitato regionale e alle sezioni decentrate dell'Organo di controllo dalle leggi regionali nn. 25 e 26 del 20 luglio 1973.
Il personale regionale in servizio ai Comitati comprensoriali, in conseguenza di leggi statali o regionali che modifichino il sistema delle autonomie locali e sopprimano o mutino la natura e i compiti dei Comitati comprensoriali, sarà assegnato ad altri servizi della Regione o posto alle dipendenze funzionali, o comandato ad altri enti locali ferma restando la salvaguardia della posizione economica acquisita.
Art. 23
Istituzione degli uffici
I servizi sono normalmente articolati, al loro interno, in uffici.
Gli uffici sono individuati nell'ambito del servizio sulla base di criteri di omogeneità funzionale avuto riguardo a finalità, problemi e procedure specifiche.
Gli uffici sono istituiti su proposta della Giunta con provvedimento del Consiglio regionale che ne stabilisce la dotazione organica e ne determina i compiti. La Giunta regionale si attiene alle proposte dell'Ufficio di Presidenza per quanto concerne l'istituzione degli uffici del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale provvede ed istituisce inoltre su proposta della Giunta, per i dipartimenti costituiti a norma dell'art. 7 della presente legge, i corrispondenti uffici funzionali stabilendone la dotazione organica. I compiti degli uffici funzionali di dipartimento sono determinati nell'allegato n. 3 della presente legge.
Art. 24
Segreterie dei gruppi consiliari
L'Ufficio di Presidenza assegna ai gruppi consiliari - a norma del I comma dell'art. 15 dello Statuto regionale e del I e II comma dell'art. 3 della legge regionale n. 17/ 1973, ed in conformità al disciplinare dello stesso Ufficio di Presidenza sull'argomento - il personale regionale necessario per l'esercizio delle loro attività.
L'assegnazione o la revoca dell'assegnazione ai gruppi consiliari di collaboratori regionali viene effettuata, su richiesta del gruppo interessato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Nel caso il personale richiesto non appartenga a quello assegnato al Consiglio regionale, l'assegnazione ha luogo previo assenso da parte della Giunta regionale.
Il provvedimento di assegnazione ai gruppi consiliari deve stabilire le qualifiche funzionali attribuite ai collaboratori regionali assegnati.
Il contingente complessivo del personale da assegnare ai gruppi è determinato dal disciplinare di cui al primo comma, come previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 17. Alla metà di esso personale viene attribuita la qualifica funzionale di " segretario di gruppo " (assimilata al V livello retributivo); all'altra metà, la qualifica funzionale di " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo).
Ai collaboratori regionali inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori a quelli cui sono assimilate le qualifiche funzionali loro attribuite quali componenti le segreterie dei gruppi, viene riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza fra le due retribuzioni base. La revoca dell'assegnazione comporta la cessazione dell'erogazione di tale assegno.
In caso di impossibilità, constata e dichiarata dall' Ufficio di Presidenza - a norma del III comma dell'art. 3 della legge regionale n. 17/ 1973 -, di reperire fra i collaboratori regionali personale idoneo per l'assegnazione ai gruppi, i gruppi interessati possono chiedere si provveda, a norma dell'art. 61, comma III, dello Statuto regionale, mediante attribuzione di incarico a termine con un trattamento economico corrispondente a quello iniziale di un collaboratore regionale di pari livello. Al trattamento economico si applicano la progressione economica e le variazioni previste per i collaboratori di ruolo. Il rapporto instaurato si intende in ogni caso risolto con il termine della legislatura durante la quale il rapporto stesso ha avuto inizio. Il rapporto instaurato si intende in ogni caso risolto con il termine di ciascuna legislatura.
Il personale assunto a norma del precdente comma può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per pubblico concorso. In caso di nomina in ruolo, il periodo di incarico viene valutato nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Art. 25
Segreterie particolari
Le segreterie particolari dei Presidenti della Giunta e del Consiglio regionali, degli Assessori e dei componenti l'Ufficio di Presidenza svolgono le funzioni specificate nell'allegato n. 7 b) alla presente legge.
Quando la scelta cade su un collaboratore regionale, l'incarico di componente la segreteria particolare è conferito e revocato con decreto del Presidente della Giunta, su proposta - per le rispettive segreterie - degli Assessori interessati. L'Ufficio di Presidenza attribuisce e revoca con propria deliberazione analoghi incarichi su proposta del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive segreterie.
Gli atti di conferimento degli incarichi devono stabilire la attribuzione ai componenti le segreterie delle rispettive qualifiche funzionali.
Le singole segreterie non possono essere composte da più di:
- cinque unità per la segreteria del Presidente della Giunta: due con qualifica funzionale " responsabile della segreteria " (assimilata al V livello retributivo), tre con qualifica funzionale " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo);
- quattro unità per la segreteria del Presidente del Consiglio: una con la qualifica funzionale di " assistente di segreteria " (assimilata al VI livello retributivo), una con la qualifica funzionale di " responsabile di segreteria " (assimilata al V livello retributivo) e due con la qualifica funzionale di " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo);
- tre unità per la segreteria di ciascun assessore: una con la qualifica funzionale " responsabile della segreteria (assimilata al V livello retributivo), due con qualifica funzionale di " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo);
- una unità per le segreterie di ciascuno dei componenti l'Ufficio di Presidenza, con la qualifica funzionale di " addetto di segreteria " (assimilata al IV livello retributivo).
Ai collaboratori regionali inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori a quelli cui sono assimilate le qualifiche funzionali loro attribuite quali componenti le segreterie particolari, si applica il disposto del III comma dell'art. 12 della lr n. 26/ 1973.
Due unità tra quelle da adibire alle segreterie del Presidente del Consiglio e una fra quelle da adibire alle segreterie del Presidente della Giunta, di ciascun Assessore, Vice - presidente e Consigliere - segretario del Consiglio regionale possono essere scelte fra personale non dipendente dalla Regione. Ad esse viene conferito apposito incarico a termine a norma dell'art. 61, comma 3), dello Statuto regionale.
Il rapporto instaurato, con un trattamento economico pari a quello previsto al penultimo comma dell'art. 24, si intende in ogni caso risolto con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ha proposto il conferimento.
Il personale assunto a norma del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per concorso pubblico. In caso di nomina in ruolo, il periodo di incarico viene valutato nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Art. 26
Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta
Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'allegato n. 7 a) alla presente legge, è istituito l'ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio regionale, con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 45, stabilisce la dotazione organica dell'ufficio di Gabinetto per garantire lo svolgimento delle attribuzioni di cui al terzo e al quarto comma dell'allegato n. 7 a).
Il Presidente della Giunta attribuisce con proprio decreto a collaboratori regionali l'incarico di componente l'ufficio di Gabinetto per garantire lo svolgimento delle attribuzioni di cui al primo e secondo comma dell' allegato n. 7 a), nonchè per assolvere alla funzione di capo di Gabinetto.
L'atto di conferimento deve stabilire l'attribuzione delle rispettive qualifiche funzionali ai componenti l'ufficio.
L'Ufficio di Gabinetto, per quanto attiene allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai primi tre commi dell' allegato n. 7 a), non può essere compoeto da più di:
- una unità con qualifica funzionale " capo di Gabinetto del Presidente della Giunta " (assimilata al VII livello retributivo);
- tre unità con qualifica funzionale " esperto " (assimilata al VII livello retributivo);
- tre unità con qualifica funzionale " istruttore " (assimilata al VI livello retributivo);
- una unità con qualifica funzionale " consigliere " (assimilata al V livello retributivo);
- due unità con qualifica funzionale " addetto all'ufficio di Gabinetto " (assimilata al IV livello retributivo).
Una o più delle unità sopra indicate possono essere assegnate all'ufficio distaccato di Roma, per svolgervi funzioni proprie del Gabinetto.
Ai collaboratori regionali inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori a quelli cui sono assimilate le qualifiche funzionali loro attribuite quali componenti l'ufficio di Gabinetto, si applica il disposto del III comma dell'articolo 12 della lr n. 26/ 1973.
Al collaboratore cui è attribuita la qualifica funzionale Capo di Gabinetto è corrisposta, limitatamente alla durata dell'incarico, la indennità di cui all'art. 38 e, eventualmente, l'assegno a differenza di cui all'art. 12 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Il capo di Gabinetto e due esperti e non più di una unità fra quelle previste per le altre qualifiche funzionali dell'ufficio possono essere scelte tra persone non dipendenti dalla Regione. Ad esse viene conferito su proposta del Presidente apposito incarico a norma dell'articolo 61, comma III, dello Statuto regionale.
Il rapporto instaurato, con un trattamento economico pari a quello previsto al penultimo comma dell'articolo 24 per le qualifiche di istruttore, consigliere e addetto all'ufficio di Gabinetto si intende in ogni caso risolto in occasione del cambiamento del Presidente della Giunta.
Il personale assunto a norma del precedente comma può essere inquadrato nel ruolo regionale esclusivamente per pubblico concorso. Il periodo di incarico e la precedente attività lavorativa vengono valutati nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
In luogo di attribuire incarichi a collaboratori regionali o di richiedere conferimenti di incarichi esterni a norma dell'articolo n. 61 dello Statuto regionale per lo svolgimento delle funzioni di esperto e istruttore, il Presidente della Giunta può richiedere che vengano conferiti incarichi di prestazioni di opere intellettuali anche in deroga al disposto degli artt. 48 e 49. Quando il Presidente della Giunta regionale cessa dall'incarico, gli incarichi conferiti a norma del presente comma si intendono risolti di diritto, alla data di nomina del nuovo Presidente.
Art. 27
Personale di ruolo assegnato ai gruppi consiliari e alle segreterie
I collaboratori regionali assegnati ai gruppi consiliari o incaricati quali componenti le segreterie particolari, vengono mantenuti in soprannumero nella qualifica funzionale rivestita. I posti resisi vacanti possono essere messi a concorso.
Alla cessazione dell'incarico di cui al primo comma, il posto in soprannumero viene riassorbito con la prima vacanza che si verifica fra i posti assegnati alla qualifica funzionale cui appartiene il collaboratore interessato.
I posti soprannumerari non possono determinare, in ogni caso, il superamento del numero dei posti complessivamente assegnati al ruolo unico regionale.
Art. 28
Lavoro di gruppo
Nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi e gli uffici adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli collaboratori.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai collaboratori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Art. 29
Gruppi di lavoro per progetti
Per realizzare progetti di intervento e di studio di carattere non ricorrente possono essere costituiti speciali gruppi di lavoro a carattere temporaneo, ai quali vengono assegnati collaboratori anche a tempo parziale. Possono essere assegnati ai gruppi di lavoro anche i consulenti esterni di cui agli artt. 48 e 49.
Conseguiti gli obiettivi prefissati, l'unità si scioglie ed i collaboratori regionali già assegnati ritornano ai servizi di provenienza. Nel caso di una assegnazione a tempo parziale, i collaboratori regionali possono essere assegnati a più unità per progetti o continuare a prestare la loro opera nel servizio di appartenenza.
Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione dei gruppi di lavoro di cui al primo comma del presente articolo. Il decreto stabilisce gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento, la composizione del gruppo e il collaboratore incaricato di coordinare l'attività.
Le medesime prerogative competono all'Ufficio di Presidenza per quanto attiene ai servizi del Consiglio regionale.
Art. 30
Integrazione funzionale
La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare Bilancio e affari generali, istituisce con apposita deliberazione gruppi permanenti di coordinamento interdipartimentali, dipartimentali e fra servizi.
Le deliberazioni di cui al comma precedente stabiliscono:
1) i compiti dei servizi per i quali il gruppo esercita funzioni di raccordo e di definizione coordinata degli interventi;
2) la composizione del gruppo, indicando i collaboratori chiamati a farne parte, gli eventuali consulenti esterni, l'assessore o gli assessori cui il gruppo fa capo;
3) le procedure per assicurare il corretto esercizio delle funzioni del gruppo.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può, con analoghe procedure, istituire gruppi permanenti di coordinamento. Le relative deliberazioni vengono comunicate alla Giunta regionale.
I gruppi permanenti di coordinamento istituiti a norma dei commi precedenti esercitano prevalentemente le funzioni loro attribuite in sede di predisposizione dei programmi, di impostazione dei bilanci, di proposte legislative e atti di notevole rilevanza e portata generale.
Art. 31
Conferenze di organizzazione
Le conferenze di organizzazione rappresentano la forma istituzionale attraverso la quale si sostanzia la partecipazione attiva e responsabile dei collaboratori regionali all'organizzazione del lavoro.
Le conferenze di organizzazione costituiscono il tramite attraverso il quale l'Amministrazione regionale fornisce la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica, l'attività delle singole strutture organizzative e l'apporto di ciascun collaboratore.
Le conferenze di organizzazione esaminano nell'ambito della loro attività consultiva la funzionalità delle strutture, delle procedure, delle interrelazioni fra le diverse strutture, dell'organizzazione interna del lavoro in rapporto agli obiettivi assegnati alla unità organizzativa e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti della opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.
Le conferenze si svolgono in orario di lavoro e i collaboratori regionali sono tenuti a parteciparvi. La partecipazione avviene in condizioni di parità e indipendentemente dalle qualifiche funzionali e dalle posizioni di lavoro ricoperte.
Le rappresentanze sindacali possono essere presenti alle conferenze di organizzazione al solo scopo di ottenere elementi conoscitivi di carattere generale e di acquisire ogni elemento utile a tutelare, nelle opportune sedi, la professionalità dei collaboratori ed, in linea più generale, i diritti loro riconosciuti.
Il Consiglio regionale, su proposta che la Giunta formula sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce con propria deliberazione i livelli organizzativi ai quali possono essere tenute le conferenze di organizzazione, i modi della loro convocazione, la loro frequenza e le modalità secondo le quali le conferenze possono avanzare suggerimenti e proposte.
Art. 32
Mobilità del personale
La mobilità da servizio a servizio richiesta da variazioni e vacanze nelle dotazioni organiche, da esigenze funzionali a carattere transitorio, da comandi in conseguenza di deleghe, si attua con atto del Presidente del Consiglio o suo delegato per i servizi del Consiglio o con atto del Presidente della Giunta o suo delegato per i servizi della Giunta e dell'organo di controllo o di concerto fra i due Presidenti nel caso in cui il trasferimento interessi congiuntamente i servizi del Consiglio e della Giunta o dell'organo di controllo.
La mobilità deve essere attuata nel rispetto delle esigenze dei servizi e delle qualifiche funzionali dei collaboratori. Se essa importa un trasferimento di sede, si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge 20 luglio 1973 n. 25 Sito esterno.
Ulteriori criteri di attuazione della mobilità, con particolare riferimento a quelli da adottarsi in conseguenza della soppressione, trasformazione e modifica dei servizi, possono essere stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi generali fissati negli accordi nazionali e sentite le organizzazioni sindacali regionali.
Art. 33
Responsabilità dei collaboratori regionali
I compiti da assegnare individualmente ai collaboratori regionali a norma dell'art. 41 devono trovare rispondenza nelle mansioni attribuite dalla declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese nel livello cui appartengono e nel profilo professionale della qualifica funzionale rivestita. In questo ambito i collaboratori regionali sono direttamente responsabili, nell'ambito delle attribuzioni assegnate, del risultato del lavoro e, in particolare, delle istruzioni impartite, dell'attività, anche di controllo, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonchè delle omissioni in attività cui sono tenuti. A tal fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore e ciascun collaboratore sottoscrive ogni atto personalmente predisposto, che non sia riservato alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi oltre che degli organi regionali.
Al fine di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati all'ufficio e al servizio, l'esercizio dell'attività di competenza del singolo collaboratore e/ o gruppo di lavoro è assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte dei rispettivi responsabili e per quanto riguarda i responsabili dei servizi, da parte degli organi regionali.
Ove questi riscontrino comportamenti che ricadono nelle infrazioni disciplinari previste dalle leggi regionali nn. 25 e 26 del 20 luglio 1973, avviano la procedura stabilita per l'apertura del provvedimento disciplinare.
Ove riscontrino, invece, comportamenti riconducibili a prestazioni lavorative chiaramente insufficienti, i responsabili del servizio, o per questi ultimi gli organi regionali, dovranno tenerne conto per dare avvio, nei tempi e modi previsti dagli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 25 del 20 luglio 1973, alla procedura per l'accertamento di prestazioni lavorative insufficienti.
Salvo si tratti di attività configurabile come reato, i collaboratori regionali sono esonerati dalla responsabilità di cui al presente articolo nei casi in cui abbiano fatto constare per iscritto il loro motivato dissenso, ovvero possano dimostrare di aver concorso alla formazione dell'atto a seguito di ordine scritto.
Art. 34
Responsabili d' ufficio - attribuzioni
I responsabili degli uffici impostano l'attività dell'ufficio, cui sono assegnati, in coerenza con i piani di lavoro del servizio, indirizzano l'attività degli addetti e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione del lavoro. Curano la corretta ripartizione del lavoro individuale e individuano le questioni che richiedono una trattazione collegiale.
I responsabili degli uffici rispondono delle rispettive attribuzioni al responsabile del servizio cui appartengono.
Art. 35
Responsabile di servizio - attribuzioni
I responsabili di servizio predispongono il piano di lavoro del servizio, articolato per uffici o per gruppi di lavoro, in conformità ai programmi della Giunta regionale e del dipartimento, o in conformità ai programmi dell'Ufficio di Presidenza o del Comitato regionale o delle sezioni provinciali e circondariali dell'organo regionale di controllo.
Verificano altresì lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e adottano le opportune disposizioni per la più funzionale organizzazione ed il miglior impiego del personale assegnato.
I responsabili dei servizi di cui all'art. 18, primo comma, adottano altresì i provvedimenti connessi all'esercizio delle funzioni amministrative spettanti ai servizi medesimi ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
I responsabili dei servizi del medico e del veterinario provinciale sono scelti fra i collaboratori con qualifica di esperto sanitario o di esperto veterinario. La competenza all'emanazione degli atti e provvedimenti già attribuiti al medico provinciale e al veterinario provinciale deve tuttavia essere affidata, rispettivamente, ad un esperto sanitario e ad un esperto veterinario. Alla designazione dell'esperto competente che non sia anche responsabile di servizio si provvede con apposito, separato atto, con le modalità previste per la nomina dei responsabili d' ufficio.
I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili della mancata segnalazione di prestazioni lavorative insufficienti rese da collaboratori regionali assegnati al servizio stesso.
I responsabili dei servizi rispondono delle loro attribuzioni agli organi regionali.
Art. 36
Responsabile d' ufficio - nomina
I provvedimenti con cui il Consiglio regionale istituisce, a norma dell'articolo 23 della presente legge, i singoli uffici all'interno dei servizi devono stabilire, per ognuno degli uffici istituiti, quale o quali qualifiche funzionali i collaboratori regionali debbano rivestire per poterne essere nominati responsabili.
Le qualifiche funzionali di cui al precedente comma devono appartenere al VI livello retributivo o, per gli uffici ai quali siano assegnate attribuzioni di particolare complessità e rilevanza, che comportino elaborazioni e interventi di alta specializzazione, al VII livello.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e in ogni caso successivamente alla nomina dei responsabili dei servizi, la Giunta regionale invita i collaboratori regionali appartenenti alle qualifiche funzionali di cui al I comma a presentare - qualora aspirino a ricoprire l'incarico di responsabile d' ufficio - domanda, esprimendo la preferenza per non più di tre uffici, corredandola eventualmente con un complessivo e dettagliato curriculum professionale di tutte le attività lavorative comunque rese.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali, nomina, entro due mesi dal termine assegnato per la presentazione delle domande di cui al precedente comma, i responsabili degli uffici su proposta degli Assessori del dipartimento, i quali effettuano una valutazione comparativa della professionalità dei collaboratori regionali candidatisi, tenendo conto delle specifiche esperienze rispetto alle attribuzioni degli uffici, delle funzioni e dei compiti svolti, dei titoli culturali posseduti, dell'anzianità di servizio, dell'idoneità allo svolgimento dell'incarico.
Gli Assessori del dipartimento possono, ove lo ritengano necessario, assumere tutte le notizie e informazioni a convalida e ad integrazione delle indicazioni contenute nel curriculum professionale predisposto dal candidato, ivi compreso un colloquio con il candidato stesso.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta che la Giunta formula sentite le organizzazioni sindacali, determina i minimi requisiti professionali e culturali che i collaboratori regionali devono possedere per poter essere nominati responsabili di ufficio, nonchè i criteri di priorità per la scelta.
La Giunta regionale provvede d' ufficio, su proposta degli Assessori del dipartimento, alla individuazione dei collaboratori regionali cui attribuire l'incarico di responsabile di un ufficio nel caso di mancanza di domande. La nomina d' ufficio può essere conferita soltanto a collaboratori che rivestono le qualifiche funzionali di cui al I comma.
Il provvedimento di nomina dei responsabili degli uffici viene adottato tenuto di massima conto delle preferenze espresse dai candidati.
La nomina dei responsabili degli uffici del Consiglio regionale è effettuata su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza, che provvede direttamente alle valutazioni di cui ai commi precedenti.
L'incarico di responsabile di ufficio è conferito per la durata di tre anni ed è irrinunciabile.
L'incarico può essere revocato, anche ad istanza dell' interessato, con provvvedimento motivato della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali. Il provvedimento della Giunta regionale è adottato su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza per i responsabili degli uffici del Consiglio regionale. La revoca è automatica a seguito di accertamento di prestazioni lavorative insufficienti e di sospensione dal servizio e dallo stipendio.
Il responsabile di ufficio revocato non può accedere alle corrispondenti funzioni o a quelle di responsabile di servizio per un triennio dalla data del provvedimento di revoca nei soli casi, previsti al comma precedente, di revoca automatica.
Al termine del triennio si procede, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, alla nomina dei responsabili di ufficio.
Gli incarichi di responsabile di ufficio che si rendessero vacanti a qualunque titolo nel corso del triennio verranno attribuiti dalla Giunta regionale con le stesse modalità previste ai commi che precedono. Le nomine di cui al presente comma sono conferite per il periodo residuo rispetto al triennio.
Art. 37
Responsabile di servizio - nomina
L'incarico di responsabile di servizio può essere attribuito ai collaboratori regionali che rivestono una delle qualifiche funzionali che appartengono al VII livello retributivo. Il servizio effettivo reso in tali qualifiche deve essere di durata non inferiore a quattro anni alla data della richiesta di cui al V comma.
Ai fini del computo dei quattro anni di servizio effettivo sono considerati utili i periodi di servizio resi - nei quattro anni immediatamente precedenti la nomina o l'inquadramento nel ruolo regionale - alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni in posizioni analoghe e in ambiti professionali specifici corrispondenti a quelli della qualifica funzionale regionale richiesta per l'attribuzione dell'incarico di responsabile di servizio.
Il suddetto periodo può essere preso in considerazione alla condizione che - detraendolo dal complessivo servizio prestato - non riduca l'esperienza di lavoro in posizione immediatamente propedeutica al di sotto del periodo minimo richiesto per l'accesso al livello. Egualmente utili al computo dei quattro anni di cui al primo comma si considerano i periodi di effettivo servizio eventualmente resi da collaboratori regionali posti in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta che la Giunta formula sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce per ogni servizio quale o quali qualifiche funzionali i collaboratori regionali devono rivestire per poterne essere nominati responsabili e determina i minimi requisiti professionali e culturali che gli stessi devono possedere per poter essere nominati responsabili di servizio.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale richiede ai collaboratori regionali in possesso dei requisiti previsti di esprimere la propria preferenza per non più di tre servizi e li invita inoltre a presentare, ove lo ritengano, un complessivo e dettagliato curriculum professionale di tutte le attività lavorative svolte e dei titoli culturali posseduti, ad integrazione degli elementi esistenti agli atti della amministrazione. Le preferenze devono essere espresse e presentate, eventualmente assieme al curriculum, entro la data fissata nella richiesta.
La Giunta regionale procede ad una valutazione comparativa della professionalità dei collaboratori regionali interessati, tenendo conto delle specifiche esperienze nelle materie attribuite ai servizi preferenzialmente indicati, delle funzioni svolte, con particolare riferimento a incarichi di responsabili d' ufficio o di gruppi di lavoro, ai titoli culturali e professionali posseduti e agli incarichi eventualmente ricoperti. La Giunta può, ove lo ritenga necessario, assumere tutte le notizie e informazioni a convalida e ad integrazione delle indicazioni contenute nel curriculum professionale predisposto dal candidato, ivi compreso un colloquio con il candidato stesso al fine anche di valutare l'attitudine specifica all' esercizio delle funzioni di responsabile del servizio.
La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di cui al V comma, nomina, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali, i responsabili dei servizi, tenuto di massima conto delle preferenze espresse dai candidati. La nomina dei responsabili di servizi del Consiglio regionale è effettuata su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza, che provvede direttamente alle valutazioni di cui ai commi precedenti.
L'incarico di responsabile di servizio è conferito per la durata di tre anni ed è irrinunciabile. L'incarico può essere revocato, anche ad istanza dell'interessato, con provvedimento motivato della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Bilancio e affari generali. Il provvedimento della Giunta regionale è adottato su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza per i responsabili dei servizi del Consiglio regionale. La revoca è automatica a seguito di accertamento di prestazioni lavorative insufficienti e di sospensione dal servizio e dallo stipendio.
Il responsabile di servizio revocato non può accedere alle corrispondenti funzioni per un triennio dalla data del provvedimento di revoca nei soli casi, previsti al comma precedente, di revoca automatica.
Al termine del triennio si procede, con le modalità di cui ai commi precedenti, alle nomine dei nuovi responsabili di servizio.
Gli incarichi di responsabile di servizio che si rendessero vacanti a qualunque titolo nel corso del triennio verranno attribuiti dalla Giunta regionale con le stesse modalità previste ai commi che precedono. Le nomine di cui al presente comma sono conferite per il periodo residuo rispetto al triennio.
In sede di prima attribuzione dell'incarico di cui al presente articolo, il periodo di quattro anni di servizio regionale di cui al primo comma, si intende reso nel VII o VI livello retributivo di cui alla legge regionale 20 luglio 1973 n. 25 e successive modificazioni.
Art. 38
Coordinatore
Ai responsabili dei servizi di cui agli articoli 14, 15, 16, viene attribuito l'incarico di coordinatore.
Tale incarico comporta l'esercizio di attività di raccordo, compatibilizzazione, controllo e verifica fra i programmi generali della Regione e la loro realizzazione da parte dei diversi servizi. Essa si esercita collegialmente sia nei gruppi permanenti di coordinamento di cui all'articolo 30 sia in periodiche conferenze dei coordinatori appartenenti al medesimo dipartimento.
Rispetto ai servizi di cui all'art. 14, i compiti di raccordo, compatibilizzazione, coordinamento e verifica propri del coordinatore concernono l'attuazione delle direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nonchè l'applicazione delle norme e dei provvedimenti che definiscono e nei quali si sostanziano i poteri dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
L'incarico di coordinatore è attribuito per lo stesso periodo per il quale viene attribuito l'incarico di responsabile del servizio e, per la durata, viene corrisposta una indennità pari al 25% della retribuzione base del VII livello retributivo.
In relazione a quanto stabilito dalle leggi istitutive e dai regolamenti degli Istituti e Aziende regionali, l'incarico di coordinatore può essere attribuito, con le stesse modalità, ai direttori delle medesime.
La Giunta, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali, può conferire l'incarico di cui al presente articolo anche per il coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari costituiti, a norma dell'articolo 29, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.
L'incarico può essere conferito soltanto a collaboratori appartenenti a qualifiche del VII livello retributivo in possesso delle qualificazioni professionali stabilite all' articolo 37.
La durata dell'incarico corrisponde al tempo assegnato al gruppo di lavoro per l'esecuzione del progetto e non può, in ogni caso, eccedere i tre anni.
Il numero degli incarichi di coordinamento complessivamente attribuibili, compresi quelli di cui al primo comma del successivo art. 39, non può eccedere un quarto del numero di posti assegnati al VII livello retributivo.
Art. 39
Coordinatori dei servizi operativi decentrati
Ai responsabili dei servizi di cui all'art. 18 viene attribuito, fino al riordino o alla soppressione dei servizi stessi, previsti dal terzo comma dell'articolo 1, l'incarico di coordinatore.
L'incarico comporta lo svolgimento delle attività indicate nel secondo comma del precedente articolo e l'attribuzione, alle stesse condizioni e modalità, dell'indennità stabilita nel quarto comma.
Art. 40
Emanazione degli atti da parte dei coordinatori e dei responsabili di servizio e ufficio
I coordinatori, i responsabili dei servizi e i responsabili degli uffici, nell'ambito dei compiti assegnati dalla presente legge alla struttura organizzativa cui sono preposti, e fermo restando quanto disposto dal precedente art. 35, III comma, emanano:
- atti non provvedimentali meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;
- meri atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno, autenticazioni;
- atti di accertamento tecnico;
- atti propulsivi per l'adempimento di obblighi scaturenti dalla legge o da atti amministrativi;
- atti diretti, in situazioni di urgenza e necessità, alla conservazione del patrimonio regionale, salvo ratifica dei competenti organi regionali;
- atti delegati dalla Giunta regionale.
I collaboratori regionali di cui al presente articolo nonchè altri collaboratori, in rapporto ai compiti loro assegnati possono essere delegati dagli organi regionali alla emanazione di altri atti, documenti o certificazioni da indicarsi espressamente nel provvedimento di delega.
Art. 41
Organizzazione interna dei servizi e degli uffici
I responsabili dei servizi e degli uffici - se istituiti - provvedono, nell'ambito dell'organizzazione interna, ad assegnare a singoli collaboratori o a gruppi di essi gli specifici compiti in relazione alle attribuzioni del singolo ufficio o servizio.
L'attribuzione dei compiti ai singoli collaboratori deve garantire l'arricchimento professionale e favorire la intercambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate ad una stessa qualifica funzionale, evitando la parcellizzazione del lavoro.
Art. 42
Ruolo unico regionale
Il personale della Regione Emilia - Romagna, compreso quello delle Aziende e Istituti regionali ed escluso quello dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, la cui collocazione sarà regolamentata dalla legge di cui all'art. 24 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è inquadrato, con decorrenza 1 settembre 1978, in un ruolo unico regionale. Il ruolo unico regionale si articola in sette livelli retributivi; ogni livello retributivo comprende una o più qualifiche funzionali. Ai livelli, già istituiti dalle leggi regionali n. 25 e n. 26 del 20 luglio 1973, corrispondono i valori parametrali di cui all'art. 110 della legge n. 25. Nell'allegato n. 9 della presente legge sono indicati:
- il numero dei livelli retributivi e la declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese in ognuno di essi (Tabella 1);
- la definizione delle qualifiche funzionali comprese in ciascun livello funzionale retributivo corredate dal relativo profilo professionale (Tabella 2);
- il numero di posti per ciascuna qualifica funzionale (Tabella 3);
- il numero dei posti per ciascun livello retributivo e il numero complessivo di posti del ruolo unico regionale (Tabella 4);
- la formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale (Tabella 5);
- l'indicazione della omogeneità professionale delle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello (Tabella 6).
Art. 43
Variazione al ruolo unico regionale
Alla variazione del numero complessivo dei posti del ruolo unico e del numero dei posti di ciascun livello retributivo, si provvede con legge regionale. Il provvedimento legislativo deve prevedere le conseguenti modifiche nel numero dei posti assegnati alle singole qualifiche funzionali o alle qualifiche funzionali stesse.
Alla variazione del numero dei posti attribuiti alle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello retributivo si provvede con deliberazione del Consiglio regionale quando la variazione non comporta modifica del numero complessivo di posti del ruolo unico o dei posti assegnati ai singoli livelli retributivi.
Il provvedimento consiliare stabilisce altresì l'eventuale passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali ridotte o soppresse ad altre qualifiche professionalmente omogenee, o ad altre qualifiche per le quali i collaboratori interessati siano in possesso dei titoli professionali specifici nonchè le eventuali modalità della loro riqualificazione.
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono proposte dalla Giunta al Consiglio regionale contestualmente al provvedimento di cui all'art. 44, primo comma.
Art. 44
Procedure per la copertura di posti vacanti
La Giunta, in sede di presentazione del bilancio annuale di previsione, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un provvedimento generale per indire i concorsi per la copertura dei posti, fra quelli vacanti, che risulti necessario ricoprire in relazione alle prevedibili esigenze di funzionamento dei servizi.
La proposta della Giunta di cui al comma precedente recepisce la determinazione dell'Ufficio di Presidenza per la copertura di posti vacanti fra quelli compresi nella dotazione organica del Consiglio regionale. Analogamente vengono recepite le determinazioni delle aziende e degli istituti regionali.
Preliminarmente alla presentazione al Consiglio della proposta generale di indire concorsi, deve essere accertata la possibilità di coprire i posti vacanti mediante mobilità del personale, nel rispetto delle indicazioni di omogeneità professionale fra le diverse qualifiche di cui alla tabella 6 dell'allegato n. 9.
Art. 45
Dotazioni organiche dei servizi della Regione e delle Aziende e Istituti regionali
Il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la dotazione organica dei singoli servizi del Consiglio regionale, della Giunta - ivi compreso il personale da assegnare ai Comitati comprensoriali e dell'Organo regionale di controllo. Il Consiglio con la stessa deliberazione determina, tenuto anche conto delle proposte avanzate dai rispettivi Consigli di amministrazione o Commissioni amministratrici, le dotazioni organiche dei singoli Istituti e Aziende regionali di cui al 1 comma dell'art. 42. La dotazione organica deve stabilire il numero di unità, suddivise per qualifiche funzionali, da assegnare ad ogni servizio, istituto o azienda.
Esigenze funzionali a carattere transitorio che richiedano la assegnazione ad un servizio, per una durata non superiore ad un anno non rinnovabile, di collaboratori regionali in eccedenza alla dotazione organica prevista, non ne comportano la variazione.
Art. 46
Dotazioni organiche delle Aziende e Istituti regionali
Il personale regionale destinato alla copertura delle dotazioni organiche delle Aziende ed Istituti regionali, di cui al I comma dell'art. 42, è posto alle dipendenze funzionali delle Aziende e Istituti stessi. Gli Organi di detti enti, secondo le rispettive competenze svolgono nei confronti del personale regionale assegnato tutte le funzioni attribuite al Comitato regionale e alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo dalle leggi regionali n. 25 e 26 del 20 luglio 1973.
La spesa relativa al trattamento economico del personale assegnato alle aziende ed istituti è iscritta in appositi capitoli o articoli del bilancio regionale.
La organizzazione interna degli uffici delle Aziende e Istituti regionali è regolata dai principi e dalle norme della presente legge.
Art. 47
Conferimento di incarichi a norma dell'art. 61 dello Statuto regionale
Il Consiglio regionale, a norma del III comma dell'art. 61 dello Statuto regionale, può conferire su proposta della Giunta incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi della Regione, delle aziende e istituti regionali, o per lo svolgimento di compiti speciali.
Il provvedimento di conferimento dell'incarico corredato dal curriculum vitae professionale viene adottato dal Consiglio regionale.
Gli incarichi di cui al comma che precede possono essere attribuiti:
1) per i posti vacanti nelle qualifiche funzionali del VII livello retributivo;
2) per l'assolvimento della funzione direttiva nelle Aziende e Istituti regionali;
3) per i posti di esperto in materia di gestione dell' informazione;
4) per i posti di capo di Gabinetto e di esperto presso l'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta, nei limiti previsti dall'art. 26;
5) per i posti di segretario e addetto di segreteria presso i gruppi consiliari;
6) per i posti di responsabile e addetto di segreteria presso le segreterie particolari nei limiti previsti all' art. 25 della presente legge e per quelli di istruttore o consigliere o addetto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta, nei limiti previsti dall'art. 26.
Gli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3, possono essere conferiti a personale estraneo alla Regione, il quale risulti in possesso di una formazione culturale e professionale almeno corrispondente a quella richiesta per l'accesso alle qualifiche funzionali del VII livello retributivo e alla condizione che venga attestata l'indisponibilità di personale in possesso della professionalità e competenza specifica richiesta.
La durata degli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3 non può eccedere il periodo di cinque anni. Essi si intendono in ogni caso risolti al termine della legislatura durante la quale sono stati conferiti. E' ammessa una proroga per un ulteriore periodo di cinque anni previa verifica della sussistenza delle condizioni previste per il conferimento dell'incarico.
Il trattamento economico per gli incarichi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 corrisponde a quello previsto per i collaboratori regionali inquadrati al VII livello retributivo. Nella determinazione del trattamento economico si può tenere conto delle attività lavorative precedentemente svolte nell'ambito pubblico o privato, purchè attinenti e propedeutiche alla natura dell'incarico da conferire, computandone la durata, ai fini della determinazione delle maggiorazioni, sulla base delle norme che regolano la attribuzione della progressione economica orizzontale dei collaboratori regionali, che debbono essere aggiunte al trattamento iniziale.
In caso di riattribuzione degli incarichi di cui agli artt. 24 e 25 e di quelli di cui al terzo, quarto e quinto alinea del quinto comma dell'art. 26, si può tener conto dell'attività lavorativa già svolta in Regione. Il trattamento economico del Capo di Gabinetto viene maggiorato dell'indennità prevista dall'art. 38.
Il numero degli incarichi di cui ai punti 1, 2 e 3 non può eccedere il 6 per mille del numero dei posti previsti dal ruolo unico regionale.
Ad ognuno degli incarichi conferiti a norma dei commi precedenti deve corrispondere un posto vacante fra quelli assegnati alle corrispondenti qualifiche funzionali. In caso di nomina in ruolo il periodo di incarico e la precedente attività lavorativa vengono valutati nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Il personale assunto per lo svolgimento dei compiti di cui sopra, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale esclusivamente per concorso pubblico.
Art. 48
Incarichi di prestazione d' opera intellettuali - Conferimento
L'Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale su proposta del dipartimento interessato, quando si renda necessario il ricorso a competenze tecnico - professionali altamente qualificate o specializzate non riscontrabili, per livello o specificità professionale, nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali dei collaboratori regionali possono affidare studi, ricerche, attività di collaborazione autonoma coordinata a persona estranee alla amministrazione regionale, delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza professionale richiesta.
L'incarico viene conferito, sentita la commissione consiliare competente per materia, per un periodo non eccedente l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte. A tal fine la Giunta e l'ufficio di Presidenza del Consiglio trasmettono alla Commissione di cui sopra la proposta di conferimento, che deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare, essere corredata da un dettagliato curriculum del prestatore cui commettere l'incarico, dall'indicazione degli analoghi incarichi ricevuti in precedenza dalla Regione ed attestare, ai sensi del 1 comma, che le competenze tecnico - professionali richieste non trovano riscontro nelle attribuzioni delle qualifiche funzionali dei collaboratori regionali.
Quanto disposto dal comma precedente si applica anche alla nomina degli esperti componenti le commissioni ed i gruppi di coordinamento previsti dalla presente legge.
Presso la commissione consiliare Bilancio e affari generali è istituito l'albo degli incarichi di prestazione d' opera intellettuali conferiti dalla Regione.
Art. 49
Incarichi di prestazioni d' opera intellettuali - Modalità
Gli incarichi per studi, ricerche, collaborazioni comportano l'esercizio di prestazioni d' opera intellettuali disciplinate dagli artt. 2230 e seguenti del Codice civile e vengono conferiti con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta regionale a seconda che le prestazioni siano rispettivamente commesse a favore del Consiglio e dei suoi organi o della Giunta.
Il contratto da stipulare per lo svolgimento delle prestazioni di cui al primo comma deve, in particolare, contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione convenuta, dei termini secondo cui deve essere espletata, del periodo entro cui deve essere completata.
Quando la prestazione convenuta ha per oggetto la effettuazione di studi, ricerche, il contratto deve inoltre stabilire in quale forma - elaborato, relazione, ecc. - il prestatore d' opera deve rassegnare al committente il risultato delle proprie prestazioni. Copia degli elaborati, relazioni, ecc. viene trasmessa entro un mese dalla loro consegna, a cura del committente, alla Commissione consiliare competente per materia.
Art. 50
Comandi di personale
La Regione può disporre o richiedere il comando di singole unità di personale presso e da enti pubblici con le modalità stabilite dallo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione dello Stato in ordine ai comandi.
Il personale in posizione di comando presso la Regione, gli Istituti e le Aziende regionali, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale soltanto a seguito di vincita di pubblico concorso. La presente disposizione non si applica per i comandi disposti in attuazione di leggi nazionali.
I collaboratori regionali posti in posizione di comando presso altri enti conservano il proprio stato giuridico ed economico.
Ad essi spetta unicamente il trattamento economico previsto da leggi regionali.
Art. 51
Comandi di personale per l'esercizio delle funzioni delegate, sub - delegate o attribuite ad altri enti
Il personale regionale assegnato ai servizi operativi decentrati o ai centri di formazione professionale che vengono soppressi in relazione a leggi regionali di delega o sub - delega o a leggi statali di attribuzione ad altri enti di funzioni amministrative regionali, è comandato presso gli enti ai quali sono delegate, sub - delegate o attribuite le funzioni regionali.
Il personale regionale assegnato a servizi centrali, funzionali o operativi, o a servizi operativi decentrati o a nuclei comprensoriali le cui competenze vengono ridotte in relazione a leggi di delega, sub - delega o a leggi statali di attribuzione ad altri enti di funzioni amministrative regionali, è comandato presso gli enti ai quali sono delegate, sub - delegate o attribuite le funzioni regionali, se svolge compiti connessi all'esercizio delle funzioni predette.
Il comando, previa comunicazione all'interessato, viene disposto sino a revoca.
La revoca del comando è disposta:
- quando si revochi, anche parzialmente, la delega o la sub - delega o la attribuzione di funzioni amministrative regionali ad altri enti;
- quando si constati l'opportunità di ridurre il numero dei comandi inizialmente disposti a favore dell'ente delegatario o sub - delegatario o cui sono attribuite funzioni amministrative regionali;
- quando il collaboratore regionale è nominato, a seguito di concorso, ad un posto di una qualifica funzionale di un livello retributivo superiore.
La revoca è altresì disposta quando, in rapporto a specifiche esigenze funzionali, risulta necessario modificare la distribuzione, fra gli enti ai quali sono attribuite funzioni regionali, del personale già posto in posizione di comando presso gli enti stessi. Contestualmente alla revoca è disposto il nuovo comando presso altro ente.
La revoca del comando può essere disposta a domanda del collaboratore regionale comandato alle seguenti condizioni:
- sia salvaguardata l'esigenza primaria di assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate, sub - delegate, attribuite;
- siano vacanti nei servizi, istituti, aziende regionali posti della qualifica funzionale rivestita dall'interessato, o di qualifiche ad essa professionalmente omogenee;
- si intendano bandire concorsi per la copertura di questi posti;
- l'interessato richieda, a norma dell'art. 44, ultimo comma, di essere assegnato ad uno di essi.
Il collaboratore in posizione di comando può richiederne la revoca e richiedere di essere comandato presso un altro ente che esercita funzioni regionali quando i due enti e la Regione convengano sulla opportunità di rispettivamente ridurre ed incrementare il contingente di personale comandato. Deve essere in ogni caso salvaguardata l'esigenza primaria di assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate, sub - dlegate, attribuite.
Art. 52
Inquadramento nelle qualifiche funzionali
I collaboratori regionali appartenenti al ruolo unico alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè quelli che saranno inseriti nel predetto ruolo a norma della medesima, ed i dipendenti di ruolo delle Aziende ed Istituti regionali sono inquadrati nelle qualifiche funzionali di cui all'allegato n. 9 con le seguenti modalità:
1) La Giunta provvede ad attribuire, in via provvisoria, ad ogni collaboratore, ad eccezione di quelli di cui all'art. 55, una delle qualifiche funzionali nelle quali si articola il livello retributivo nel quale il collaboratore stesso è inquadrato. L'individuazione della qualifica funzionale da attribuire è effettuata con riferimento:
a) alla qualifica rivestita presso l'amministrazione di provenienza;
b) alla qualifica assegnata in sede di nomina in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici indetti dalla Regione;
c) alla qualifica, o alla qualificazione professionale, attribuita in sede di prima assunzione o di primo conferimento di incarico da parte della Regione, degli Istituti e Aziende regionali;
d) alla qualificazione alla quale può ricondursi l'attribuzione del beneficio di primo inquadramento di cui all'articolo 115 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25;
e) al possesso della formazione culturale e professionale stabilite nella tabella 5 dell'allegato n. 9 per l'accesso alle qualifiche funzionali.
2 La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare Bilancio e affari generali, con lo stesso provvedimento, determina, tenuto conto delle risultanze della provvisoria attribuzione delle qualifiche funzionali, per quali di esse risultino vacanti posti rispetto a quelli previsti, qualifica per qualifica, nell'allegato n. 9 alla presente legge. La determinazione dei posti disponibili è effettuata per gruppi di qualifiche professionalmente omogenee appartenenti allo stesso livello.
Accertate le vacanze, il Consiglio Regionale provvede a bandire concorsi interni per titoli ed esami per la copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali o nei gruppi di qualifiche fra loro professionalmente omogenee, individuate con le modalità di cui al comma precedente. Ai vincitori dei concorsi per gruppi di qualifiche è consentita la scelta, secondo l'ordine della graduatoria, della qualifica nella quale essere inquadrati.
I concorsi sono indetti per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche del livello più elevato e nell' ordine per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dei livelli inferiori. Le vacanze nei posti attribuiti alle qualifiche di un livello vengono rideterminate dopo l'espletamento dei concorsi indetti per la copertura dei posti disponibili nei livelli superiori.
I collaboratori regionali sono ammessi a partecipare ai concorsi interni di cui ai commi precedenti purchè in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti nella tabella 5 dell'allegato n. 9 per le diverse qualifiche funzionali. Ove sia richiesta una esperienza in posizioni di lavoro immediatamente propedeutica, si considera come tale il servizio prestato nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello cui appartiene la qualifica funzionale alla quale si concorre.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi vengono costituite a norma della legge regionale 1 agosto 1978, n. 27.
I provvedimenti del Cnsiglio con i quali si bandiscono i concorsi stabiliscono le prove di esame e le modalità di valutazione dei titoli.
L'attribuzione della qualifica ai vincitori di concorso decorre ad ogni effetto dal 1 settembre 1978. In sede di attribuzione di detta qualifica si applica il disposto dell'art. 101 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.
Il Consiglio regionale può stabilire di limitare al 40% dei posti disponibili il numero dei posti da ricoprire con concorso interno. La Giunta acquisisce sul provvedimento il parere delle Organizzazioni sindacali.
3) Espletati i concorsi di cui al punto precedente, la Giunta provvede ad attribuire in via definitiva le qualifiche funzionali ai collaboratori che non hanno partecipato o non sono stati dichiarati vincitori nei concorsi stessi.
Ove il personale da inquadrare definitivamente in una qualifica, tenuto conto della provvisoria attribuzione già effettuata, risulti in eccesso rispetto al numero dei posti assegnati a qulle qualifica, la Giunta ne effettua l'inquadramento in qualifiche professionalmente omogenee appartenenti allo stesso livello, previa partecipazione, se richiesta, a corsi di formazione e specializzazione. L'inquadramento in qualifiche professionalmente omogenee rispetto a quella transitoriamente assegnata è effettuato fino ad esaurimento del soprannumero se è disponibile un numero di posti sufficiente. Il cambiamento di qualifica è effettuato, prioritariamente, per i collaboratori che ne facciano volontariamente richiesta; in subordine, individuando i collaboratori di cui modificare la qualifica secondo il criterio della minore anzianità di servizio nel livello retributivo di appartenenza e tenendo conto della minore anzianità complessiva in caso di pari anzianità nel livello; in caso di ulteriore parità, vale il criterio dell'età meno elevata.
Espletati i cambi di qualifica di cui ai commi che precedono, i collaboratori possono richiedere il passaggio ad altra qualifica funzionale non professionalmente omogenea rispetto a quella loro attribuita alla condizione che le due qualifiche appartengano allo stesso livello funzionale retributivo, che esistano nella nuova qualifica posti vacanti e che i richiedenti siano in possesso dei titoli culturali o professionali specifici previsti dalla tabella 5 dell'allegato n. 9 per tale qualifica funzionale.
Esaurite le possibilità di cui al comma precedente, i collaboratori che risultassero ancora in eccedenza rispetto ai posti previsti vengono inquadrati, in soprannumero, nella qualifica funzionale definitiva. I collaboratori da inquadrare in soprannumero vengono individuati con le stesse modalità di cui al II periodo del presente punto 3. L'inquadramento definitivo nelle diverse qualifiche funzionali dei collaboratori di cui all'art. 55, viene effettuato al termine di tutte le operazioni di cui al presente articolo.
Ai posti occupati dai collaboratori inquadrati in soprannumero nelle diverse qualifiche funzionali deve corrispondere un egual numero di posti vacanti nel complesso di quelli attribuiti a tutte le qualifiche istituite nel ruolo unico.
Art. 53
Assorbimento del soprannumero
I posti che, a qualunque titolo, si rendano disponibili, ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, rispetto a quelli stabiliti nella tabella 3 dell'allegato n. 9 per le qualifiche funzionali nelle quali sono stati effettuati inquadramenti in soprannumero, vengono attribuiti ai soprannumerari in ragione del 50% dei posti vacanti. Se la vacanza è pari a un unico posto, questo è attribuito ad un soprannumerario.
L'individuazione di quali fra i collaboratori inquadrati in soprannumero in una qualifica debbano essere inseriti nei posti ordinari della stessa resisi disponibili è effettuata con criteri inversi rispetto a quelli che hanno determinato il loro inquadramento nei posti in soprannumero.
Il Consiglio regionale può stabilire che l'inserimento dei collaboratori in soprannumero nei posti ordinari resisi disponibili sia effettuato anche in misura superiore al 50% delle vacanze.
Art. 54
Prima assegnazione del personale ai servizi
L'assegnazione del personale per la prima copertura delle dotazioni organiche dei servizi della struttura organizzativa della Regione, degli istituti e aziende regionali, viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta adotta la deliberazione di cui al comma che precede su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza per quanto concerne l'assegnazione complessiva del personale ai servizi del Consiglio regionale.
L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione provvede alla assegnazione del personale di cui sopra per la copertura delle dotazioni organiche dei servizi del Consiglio stesso.
L'assegnazione dei collaboratori regionali ai singoli servizi della struttura organizzativa regionale, delle aziende ed istituti regionali, deve avvenire in conformità alle dotazioni organiche stabilite a norma dell'art. 45 della presente legge e nel rispetto delle qualifiche funzionali attribuite ai singoli collaboratori regionali.
Al fine di salvaguardare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, la assegnazione del personale deve tendere, pur nella osservanza di quanto disposto al comma che precede, alla conferma, in via prioritaria, delle assegnazioni di fatto esistenti.
I criteri relativi alla prima assegnazione del personale vengono definiti con l'apporto delle organizzazioni sindacali regionali e delle rappresentanze sindacali del personale, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.
Art. 55
Ex coadiutori e coadiutori principali - ex segretari e segretari principali
Il personale trasferito alla Regione a norma dei decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, o ad essa comandato a norma dell' art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, il quale rivestiva all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale la qualifica di coadiutore e coadiutore principale, o qualifiche equiparate e equiparabili, e, alla data del 1 luglio 1972, aveva reso un servizio effettivo di durata non inferiore ai 6 anni e 3 mesi nella carriera esecutiva dell' amministrazione di provenienza, è ammesso, a domanda a partecipare ad un concorso interno per soli titoli per l'accesso al IV livello retributivo di cui all'art. 110 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.
Il personale trasferito alla Regione a norma dei decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, o ad essa comandato a norma dell' art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, il quale rivestiva all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale la qualifica di segretario e segretario - principale, o qualifiche equiparate e equiparabili, e, alla data del 1 luglio 1972, aveva reso un servizio effettivo di durata non inferiore ai 4 anni e 3 mesi nella carriera di concetto dell'amministrazione di provenienza, è ammesso, a domanda, a partecipare ad un concorso interno per soli titoli per l'accesso al quinto livello retributivo di cui all' art. 110 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.
I posti da mettere a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva stabilita alla data del 15 settembre 1978 per il terzo ed il quarto livello retributivo.
Il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione a bandire il concorso ed a stabilire le modalità di valutazione dei titoli.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi vengono costituite a norma della legge regionale 1 agosto 1978, n. 27.
L'attribuzione del nuovo livello ai vincitori del concorso decorre ad ogni effetto dal 16 settembre 1978. Il trattamento economico del nuovo livello è quello che compete a norma dell'art. 101 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.
Agli ex - dipendenti in servizio a tempo determinato presso gli enti soppressi dal DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno, inquadrati nel ruolo unico regionale con deliberazione consiliare n. 263 del 19 giugno 1974, viene riconosciuto, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, il periodo di servizio effettivo reso in posizione di lavoro a tempo determinato presso i rispettivi enti di provenienza, ragguagliandolo ad orario pieno se prestato a orario ridotto.
Art. 56
Concorsi riservati per il personale incaricato a tempo determinato
Il personale che, a norma dell'art. 61, comma 3 , dello Statuto regionale è stato incaricato di funzioni direttive dei servizi dell'Amministrazione regionale o di compiti speciali è ammesso, a domanda, a partecipare ad un concorso riservato per l'immissione nel ruolo unico regionale.
Il concorso consiste in un colloquio con il quale accertare, in rapporto alla natura specifica dell'incarico conferito, l'idoneità all'immissione in ruolo dei richiedenti.La commissione giudicatrice è costituita a norma della legge regionale 1 agosto 1978, n. 27.
L'immissione nel ruolo unico, previo superamento della prova di cui al 2 comma, ha luogo nel livello retributivo pari o corrispondente a quello alle cui mansioni è stata parificata la posizione di lavoro individuata nel contratto stipulato per il primo conferimento dell'incarico.
L'immissione in ruolo è disposta con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta. Essa decorre ai fini giuridici dal 1a settembre 1978, ed ai fini economici dalla data dei relativi provvedimenti. Gli incaricati che completano il periodo stabilito al 7 comma del presente articolo in data successiva al 1 settembre 1978 vengono immessi in ruolo, se dichiarati idonei nel concorso, con decorrenza giuridica dal giorno immediatamente successivo a quello nel quale detto periodo è stato completato e con decorrenza economica dalla data di esecutività del provvedimento consiliare di immissione in ruolo.
Ai candidati dichiarati idonei nel concorso la qualifica funzionale è attribuita con le stesse modalità di cui al precedente articolo 52.
La partecipazione al concorso è riservata:
- al personale assunto con contratto a tempo determinato, a norma dell'art. 61, comma 3 , dello Statuto regionale, per funzioni direttive dei servizi dell'Amministrazione regionale, il quale risulti in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;
- al personale assunto con contratto a tempo determinato, a norma dell'art. 61, comma 3 , dello Statuto regionale, per compiti speciali, il quale risulti in servizio da almeno tre o sei mesi, alla data di entrata in vigore della presente legge o al compimento di tale periodo. Il periodo di tre mesi è richiesto per le posizioni di lavoro cui corrispondono mansioni contrattualmente parificate ai livelli retributivi terzo e quarto e quello di sei mesi per le posizioni di lavoro cui corrispondono mansioni contrattualmente parificate al quinto livello retributivo.
Il personale incaricato che abbia titolo per partecipare al concorso deve presentare, pena esclusione dal concorso, apposita domanda al Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, qualora non abbia completato il periodo di cui al sesto comma, entro quindici giorni dalla data del suo completamento.
Il periodo di incarico e la precedente attività lavorativa dei candidati dichiarati idonei vengono valutati in sede di immissione in ruolo nella misura e con le modalità rispettivamente stabilite dall'art. 2, comma terzo, della legge regionale 1 settembre 1978, n. 41 e dall'art. 32 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26.
Al concorso sono ammessi a partecipare gli incaricati a tempo determinato dipendenti da Aziende ed Istituti regionali. Ad essi si applicano tutte le disposizioni di cui al presente articolo. Il servizio prestato in qualità di incaricato presso le Aziende e gli Istituti è considerato come servizio prestato presso la Regione ai fini previsti dall'ottavo comma del presente articolo.
Art. 57
Cessazione di incarichi
Gli incarichi di coordinatore di cui alla legge regionale 20- 7- 1973 n. 25, nonchè gli incarichi comunque attribuiti di sovraintendenza a servizi e uffici cessano di diritto all'atto della nomina dei responsabili di servizio e di ufficio di cui agli articoli 37 e 36 della presente legge.
Art. 58
Approvazione degli allegati
Sono approvati i seguenti allegati: Allegato 1 - Compiti dei servizi del Consiglio regionale; Allegato 2 - Compiti dei servizi funzionali centrali della Giunta regionale;Allegato 3 - Compiti degli uffici funzionali di dipartimento della Giunta regionale; Allegato 4 - Compiti dei servizi operativi centrali della Giunta regionale; Allegato 5 - Compiti dei servizi operativi decentrati; Allegato 6 - Compiti dei centri di formazione professionale; Allegato 7a - Compiti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta; Allegato 7b - Compiti delle Segreterie particolari; Allegato 8 - Compiti dei servizi dell'organo regionale di controllo; Allegato 9 - Livelli retributivi, qualifiche funzionali, numero dei posti del ruolo unico regionale.
Art. 59
Finanziamento
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1979, con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 00250 (995.000.000 sia cassa che competenza), 02220 (1.630.000.000 competenza, 1.300.000.000 cassa), 04080 (17.000.000.000 competenza, 15.000.000.000 cassa), 04180 (550.000.000 competenza, 500.000.000 cassa), 75050 (3.935.000.000 competenza, 4.200.000.000 cassa).
Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla attuazione di alcuni istituti che comportano modifiche non prevedibili a priori nel trattamento economico dei singoli collaboratori, da definire di volta in volta con atto amministrativo, si provvede per quanto attiene il bilancio di competenza mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie e per quanto riguarda il bilancio di cassa dal relativo fondo, fondi ambedue dotati della necessaria disponibilità. Agli oneri per gli esercizi futuri provvederà anno per anno la legge di approvazione del bilancio di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 aprile 1979

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