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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 13

COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI PER L'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 22 maggio 1979

Art. 2
È altresì istituita una commissione regionale con il compito di esprimere alla Giunta regionale pareri in materia di consumi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura e di organizzazione della rete di vendita.
La commissione regionale è composta da:
- l'assessore regionale all'agricoltura o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente;
- un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dall'organizzazione professionale;
- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;
- un rappresentante per ciascuno dei tre organismi distributori di carburante agricolo maggiormente presenti a livello regionale;
- due rappresentanti delle società petrolifere operanti nel territorio regionale, dei quali uno designato dalle aziende a partecipazione statale.

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