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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 13

COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI PER L'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 22 maggio 1979

Art. 3
Le sedute delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Il coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali è svolto dalla Giunta regionale tramite il competente dipartimento.

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