LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 13
COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI PER L'AGRICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 22 maggio 1979
Art. 4
Le commissioni provinciali e la commissione regionale, di cui ai precedenti articoli, vengono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.