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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 13

COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI PER L'AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 22 maggio 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
È istituita, in ogni provincia della regione, una commissione provinciale con il compito di sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, ai sensi della vigente legislazione in materia.
La commissione è composta da:
- tre collaboratori tecnici regionali, di cui uno con funzioni di presidente;
- un funzionario dell'UTIF, designato dall'Intendente di finanza;
- un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dall'organizzazione professionale;
- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse.
Svolge le funzioni di segretario uno dei collaboratori tecnici regionali.
Art. 2
È altresì istituita una commissione regionale con il compito di esprimere alla Giunta regionale pareri in materia di consumi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura e di organizzazione della rete di vendita.
La commissione regionale è composta da:
- l'assessore regionale all'agricoltura o da un suo rappresentante, con funzioni di presidente;
- un rappresentante della categoria esercenti per conto terzi, designato dall'organizzazione professionale;
- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;
- un rappresentante per ciascuno dei tre organismi distributori di carburante agricolo maggiormente presenti a livello regionale;
- due rappresentanti delle società petrolifere operanti nel territorio regionale, dei quali uno designato dalle aziende a partecipazione statale.
Art. 3
Le sedute delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Il coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali è svolto dalla Giunta regionale tramite il competente dipartimento.
Art. 4
Le commissioni provinciali e la commissione regionale, di cui ai precedenti articoli, vengono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5
Ai componenti delle commissioni, ad esclusione dei collaboratori regionali, spettano i compensi e rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente a termini del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 maggio 1979

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