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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 14

FORMAZIONE DEL PIANO SANITARIO REGIONALE 1980/ 1982

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 22 maggio 1979

Art. 23
Rapporti tra programmazione sanitaria e attività didattiche e di ricerca universitarie
Le convenzioni tra la Regione e le università di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, in relazione al disposto del terzo comma del predetto articolo, sono stipulate nel rispetto del piano sanitario regionale sulla base degli schemi tipo di cui all'ultimo comma dell' articolo stesso.
Nell'ambito di quanto disposto dal comma precedente la Regione, nella stipula delle convenzioni, terrà conto di criteri atti a:
- favorire uno sviluppo equilibrato delle facoltà di medicina e delle annesse scuole di specializzazione in rapporto, oltre che alle esigenze didattiche e di ricerca, agli obiettivi del piano sanitario regionale;
- promuovere congiuntamente attività di ricerca in campo sanitario con particolare riferimento a programmi finalizzati nel settore della prevenzione e nell'ambito delle attività terapeutiche di alta specializzazione;
- assicurare l'utilizzazione da parte degli istituti universitari, per esigenze didattiche e di ricerca, delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere nonchè l'apporto, per lo svolgimento di tali compiti, del personale in esse operante;
- favorire l'equiparazione dei diritti e dei doveri tra sanitari universitari e sanitari ospedalieri e privilegiare il rapporto di lavoro a tempo pieno per i sanitari universitari che svolgono attività assistenziale;
- realizzare l'integrazione dipartimentale delle strutture sanitarie e universitarie convenzionate.

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