LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 14
FORMAZIONE DEL PIANO SANITARIO REGIONALE 1980/ 1982
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 52 del 22 maggio 1979
Art. 28
Controlli sugli enti ospedalieri
Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali di cui al secondo comma dell'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , a norma dell'articolo 29 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , i seguenti provvedimenti degli enti ospedalieri sono sottratti alla disciplina dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , e sono sottoposti al controllo della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale:
a) previsioni d' organico e assunzioni di personale;
b) acquisto di attrezzature scientifiche, per le quali è richiesto il parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale ai sensi dell'art. 14, lettera a) della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ;
c) istituzione, soppressione o modificazione di servizi igienico - organizzativi, di diagnosi e cura, di divisioni e di sezioni;
d) opere di costruzione, di ampliamento e di trasformazione.
Il controllo della giunta regionale è anche di merito ancorchè trattisi di provvedimenti non elencati nel terzo comma dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
Gli atti degli enti ospedalieri soggetti al controllo, sono inviati alla giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. La Giunta regionale può chiedere su di essi chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio e si pronuncia, di norma, entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.
I provvedimenti degli enti ospedalieri diventano esecutivi dopo l'approvazione della giunta regionale.
Ai fini del coordinato svolgimento della funzione di vigilanza e di tutela sugli atti degli enti ospedalieri, i provvedimenti di cui al presente articolo e l'esito del controllo su di essi esercitato, sono inviati al comitato regionale di controllo o alle sue sezioni autonome, secondo le rispettive competenze.