LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. 15
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE CHE SI INSEDIANO NELLE ZONE DI RIEQUILIBRIO DEL TERRITORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 30 maggio 1979
Art. 5
Domande di contributo e ripartizione dei fondi
Le domande di contributo, compilate su appositi moduli forniti dall'amministrazione regionale e indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio è situata l'area prescelta, debbono pervenire al Comune stesso entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.
I consigli comunali, sulla base delle domande ricevute, approvano ed inviano alla Regione e ai Comitati comprensoriali o Comunità montane competenti entro e non oltre trenta giorni da ciascuna delle scadenze di cui al comma precedente i programmi trimestrali d' intervento i quali dovranno contenere precise indicazioni in ordine alla quantificazione della spesa e alle priorità da osservare nell' ambito delle richieste di contributo.
Il Comitato comprensoriale o la Comunità montana competenti, sentite le rispettive commissioni provinciali per l'artigianato, debbono esprimere sui programmi comunali trimestrali il loro motivato parere indicando le priorità inerenti alla ripartizione dei fondi fra i comuni entro e non oltre trenta giorni, decorsi i quali la Regione provvede a norma dell'ultimo comma del presente articolo.
I programmi presentati oltre il termine sopra fissato sono assegnati al trimestre successivo e finanziati subordinatamente alla disponibilità di fondi residuati dalla ripartizione fra i programmi di competenza.
Le domande di contributo non soddisfatte in seguito all'osservanza delle priorità di cui al secondo comma possono essere reinserite dal consiglio comunale in un programma trimestrale successivo.
La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato, delibera la ripartizione dei fondi fra i Comuni con il concorso della competente commissione consiliare.