LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. 15
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE CHE SI INSEDIANO NELLE ZONE DI RIEQUILIBRIO DEL TERRITORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 30 maggio 1979
Art. 6
Gestione dei fondi
Per la gestione dei fondi assegnati ai Comuni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. I sindaci dei Comuni agiscono quali funzionari delegati della Regione ai sensi degli artt. 66 e seguenti di detta legge.
L'erogazione dei contributi è disposta con deliberazione dei consigli comunali. Alla liquidazione degli importi corrispondenti provvedono i sindaci dei Comuni nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) acquisizione di aree già urbanizzate:
- liquidazione dei contributi in unica soluzione, dietro presentazione dell'atto pubblico di acquisto, entro novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione;
b) acquisizione di aree da urbanizzare in tempi successivi:
- liquidazione in unica soluzione della quota di contributo attinente al costo del terreno, su presentazione dell' atto pubblico di acquisto entro il medesimo termine di cui al punto a);
- liquidazione della quota di contributo attinente ai costi di urbanizzazione fino al 90% dell'assegnazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori debitamente documentati, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro novanta giorni dalla data di liquidazione della quota di contributo relativa all'acquisto del terreno; il residuo 10% è liquidato alla presentazione del certificato di collaudo dei lavori.
L'inosservanza delle condizioni sopra specificate dà luogo alla revoca immediata del contributo. L'inosservanza delle condizioni concernenti l'inizio dei lavori di urbanizzazione comporta di diritto anche la revoca del contributo sul costo del terreno con l'obbligo della restituzione immediata.
I provvedimenti di revoca sono assunti con deliberazione dei consigli comunali. Di essi va data immediata comunicazione alla Giunta regionale.
In caso di revoca del contributo o di espressa rinuncia da parte del beneficiario, la Giunta regionale provvede alla riduzione dell'assegnazione dei fondi al funzionario delegato e alla relativa riduzione dell'ordine di accreditamento.