LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. 15
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE CHE SI INSEDIANO NELLE ZONE DI RIEQUILIBRIO DEL TERRITORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 30 maggio 1979
Art. 7
Cumulo di contributi
Nei casi in cui, in seguito a interventi attuati da chiunque a qualunque titolo e in qualsiasi forma, il costo delle aree risulti inferiore a quello calcolato a norma dell'art. 3, il contributo regionale viene erogato sulla base di detto minor costo.