LEGGE REGIONALE 29 maggio 1979, n. 15
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE CHE SI INSEDIANO NELLE ZONE DI RIEQUILIBRIO DEL TERRITORIO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 30 maggio 1979
Art. 8
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in complessive lire 4 miliardi nel triennio 1979- 1981, di cui lire 2 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1979, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzazione della allocazione di spesa di complessive lire 4 miliardi prevista dal bilancio pluriennale 1979- 1981 alla voce " Nuovi insediamenti artigiani " del programma 03 - Settore 03 - Industria, Cooperazione, Artigianato e Problemi del lavoro - Sezione 3a - Attività produttive.
Per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno stanziamento di lire 2 miliardi, ed il prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86500, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce di cui all'elenco n. 5 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1979.