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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna, nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dal DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della legge - quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, promuove e sviluppa la formazione e l'orientamento professionale quale funzione pubblica e diritto dei cittadini.
La formazione professionale realizza il raccordo fra scuola e lavoro, favorendo l'acquisizione di contenuti culturali, tecnico - professionali, tecnologici e operativi, in gradi di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta ad attuare in modo permanente l'aggiornamento e la riqualificazione sia nei vari settori del lavoro dipendente e autonomo sia ai diversi livelli di professionalità.
Gli interventi formativi tendono altresì a dare piena attuazione all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 Sito esterno, con misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione, basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi.
La Regione promuove la più ampia partecipazione delle forze ed organizzazioni sociali, del personale e degli utenti nella elaborazione e nell'attuazione degli interventi di formazione professionale.

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