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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 10
Autorizzazione alla gestione dei corsi
Enti, associazioni e fondazioni, ancorchè non convenzionati a norma dell'art. 8 o non ammessi a godere dei contributi di cui all'art. 9, possono organizzare corsi di formazione professionale.
Detti corsi sono soggetti ad autorizzazione da rilasciare in base a criteri e modalità fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

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