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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19

RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 82 del 26 luglio 1979

Art. 11
Ammissione ai corsi
Ai corsi di formazione professionale sono ammessi i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti.
Sono altresì ammessi ai corsi i cittadini stranieri che soggiornino in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali o a leggi vigenti.
L'iscrizione e la frequenza ai corsi è gratuita. Agli utenti della formazione professionale dei centri pubblici e convenzionati sono altresì assicurati gli interventi in materia di diritto allo studio in conformità dei criteri disposti dalle amministrazioni comunali competenti.
In favore dei disabili, degli invalidi e dei detenuti sono predisposti opportuni interventi al fine di rendere effettivo il loro diritto alla formazione professionale.
Per l'ammissione ai corsi possono altresì essere stabilite particolari condizioni nel provvedimento col quale, a norma del successivo articolo 13, si stabilisce la tipologia dei corsi stessi.

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